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Riscaldamento centralizzato: è consentito il distacco?

Autore: avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Marzo 2018 in Cultura

Sono proprietario di un appartamento in un condominio con riscaldamento centralizzato ma vorrei chiedere il distacco. Cosa dispone la legge in proposito?


Il tema del distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale in passato è stato trattato ampia­mente dalla giurisprudenza che, pur riconoscendo al condomino di poter rinunciare all’impianto di ri­scaldamento centralizzato senza necessità di auto­rizzazione od approvazione degli altri condomini, lo obbligava a partecipare alle spese di gestione.
La Legge n. 220 del 2012 ha modificato l’art. 1118 del codice civile e anche la normativa in mate­ria di distacco dal riscaldamento centralizzato. In par­ticolare ha previsto la possibilità del distacco da par­te del singolo condomino a condizione che questi dimostri che non derivino notevoli squilibri al funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini. L’o­nere della prova grava in capo al condomino che intende distac­carsi, che potrà supportare la propria richiesta depositando una relazione termotecnica.
Il condomino, in pratica, prima di porre in essere il distacco, dovrà provvedere a dare comunicazione agli altri condomini, per il tramite dell’amministratore, corredando l’informativa con la documentazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, comprovante l’esistenza dei presupposti che rendono possibile la rinuncia all’impianto di riscaldamento centralizza­to. L’amministratore potrà convocare un’assemblea straordinaria durante la quale, valutata la documen­tazione tecnica prodotta, l’assemblea potrà decidere nel merito ed autorizzare o meno il distacco, disporre un’ulteriore perizia, negare l’autorizzazione al distac­co per assenza dei presupposti o condizionare il di­stacco all’accollo degli “aggravi” da parte del condo­mino che intende distaccarsi.
In presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o aggravi per i re­stanti condomini, colui che intende distaccarsi dovrà rinunciare dal porre in essere il distacco per­ché diversamente potrà esse­re chiamato al ripristino dello status quo ante.