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Quando la molestia...diventa stalking

Autore: Avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Aprile 2016 in Cultura

Il reato di atti persecutori, comunemente definito stalking, è entrato a far parte dell’ordinamento italiano con il Decreto Legge 23 Febbraio 2009, n. 11 che ha introdotto all’Art. 612-bis c.p. questa fattispecie di reato.
Si è vittima di Stalking quando:

  • Qualcuno ti segue quotidianamente per strada, ti spia, ti sorveglia.
  • Ti telefona in continuazione, anche di notte.
  • Ti manda continuamente sms, whatsapp, mail.
  • Ti molesta via internet (Cyberstalking).
  • Ti lascia scritte, lettere, biglietti nella cassetta della posta sul parabrezza della macchina.
  • Si introduce insistentemente nella tua vita privata e professionale.
  • Ti minaccia o intimorisce persone a te vicine.
  • Compie atti di vandalismo sui tuoi beni (automobile, cassetta delle lettere etc..).

Per la configurazione del reato è dunque necessario che questi comportamenti molesti siano reiterati più volte e che creino nella vittima uno stato di ansia o di paura, ingenerando timori per la propria incolumità fisica e inducendo a modificare le abitudini di vita. L’autore di atti persecutori può essere un estraneo ma il più delle volte è un conoscente, un collega, o un ex-compagno che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La vittima deve rivolgersi senza indugi alla Polizia dove può sporgere immediatamente querela o richiedere prima un “ammonimento” nei confronti del molestatore. La procedura di ammonimento rientra tra le misure di prevenzione: la vittima informa l’autorità di pubblica sicurezza degli atti persecutori che sta vivendo richiedendo al Questore di attivare la procedura di ammonimento nei confronti dello stalker. Se l’istanza è valutata fondata l’autorità provvede a invitare il potenziale autore di molestie a interrompere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente. Se il soggetto ammonito ripropone nei confronti della vittima l’attività molesta non sarà necessario presentare querela in quanto la Polizia ha poi l’obbligo di denunciare il persecutore, inoltre la pena, in caso di condanna, è aumentata. La pena è aumentata anche se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.
Quando si crede di avere a che fare con uno stalker è importante non sottovalutare mai la situazione, pertanto è bene seguire alcune semplici regole: non rispondere mai alle chiamate o ai messaggi dello Stalker, non cercare di affrontarlo e informare della situazione le persone vicine (familiari, amici, colleghi, coinquilini, etc..). Gli Stalker di solito desistono quando la vittima non è più sola e indifesa.