Venerdì 29 Marzo 2024, 11:23

Danno da vacanza rovinata

Autore: Avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Settembre 2016 in Cultura

Avevo prenotato per me e la mia famiglia una vacanza in un villaggio categoria 4 stelle con stanza “vista mare”, purtroppo siamo stati costretti a pernottare in due stanzette maleodoranti, con la moquette rovinata e vecchia, bagni sporchi e vecchi, infestate da insetti e scarafaggi, le stanze, tra l’altro non erano neanche “vista mare” ma con veduta su costruzioni limitrofe. A seguito delle rimostranze avanzate da mia moglie, siamo stati spostati in altre due stanzette, stavolta con “vista mare” ma sempre con servizi igienici scadenti e sempre con la presenza di scarafaggi ed insetti. Abbiamo informato l’ agenzia di viaggi della situazione per cercare di trovare una soluzione alternativa, ma abbiamo ricevuto spiegazioni vaghe ed elusive. Possiamo chiedere un risarcimento per vacanza rovinata?

Il danno da vacanza rovinata rappresenta una tipologia di danno che non comporta necessariamente una perdita patrimoniale per il turista-consumatore, ma costituisce fonte di stress e turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore, ad esempio, come nel caso di specie, le sistemazioni alberghiere non adeguate ad un albergo di categoria quattro stelle.
Il reclamo deve essere presentato dal turista tempestivamente, anche in corso di viaggio, affinché l’organizzatore (l’agenzia di viaggi o il tour operator a cui si ci è rivolti) possa porvi rimedio. Il reclamo può inoltre essere presentato, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, nel termine di 10 giorni dal rientro dal viaggio. Tale termine, secondo gran parte della giurisprudenza, non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti, di conseguenza la contestazione può essere successiva a condizione che avvenga entro il termine prescrizionale di un anno dal rientro dal viaggio.

Per la quantificazione del danno si considera la gravità del disservizio tenendo conto del valore della prestazione mancata, in tutto o in parte, e valutando il corrispettivo pagato dal consumatore, per gli eventuali danni patrimoniali lamentati il turista deve provare che sono stati la conseguenza dell’inadempimento e ha diritto al rimborso integrale di tutte le spese sostenute di cui riesce a fornire il relativo riscontro (es. acquisti fatti per perdita del bagaglio necessari per la prosecuzione del viaggio; spese di vitto e alloggio non preventivate; biglietti aerei e/o di altri mezzi di trasporto per spostamenti che avrebbe dovuto prestare l’organizzatore del viaggio, ecc.). Per completezza va detto che l’organizzatore del viaggio non può disinteressarsi dei propri assistiti neanche in caso di interruzione della vacanza per una causa di forza maggiore. Il combinato disposto dell´art. 1470 C.C. e del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 prevedono che quando una parte dei servizi turistici convenuti non può essere effettuata, l´organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, che non devono comportare oneri a carico del consumatore, oppure deve rimborsare il turista nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.