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Il consumatore ha diritto al risarcimento in caso di acquisto di un prodotto alimentare alterato o dannoso per la salute?

Autore: dott. Pierluigi D'Apuzzo | Pubblicato Dicembre 2016 in Cultura

A volte capita che un prodotto alimentare acquistato presso la salumeria di fiducia o al supermercato provochi dei danni o disturbi alla salute del consumatore. Chi subisce un danno ha diritto di chiedere il risarcimento.

La legge stabilisce che il responsabile per il danno causato dal difetto di qualunque alimento è il produttore.
Se si tratta di alimenti trasformati, il produttore è quello che – tra i tanti che hanno contribuito al prodotto finale – ha fornito la materia prima o ha effettuato la trasformazione che ha causato il danno: ad esempio se il danno è dovuto alle modalità di confezionamento sarà responsabile chi ha confezionato il prodotto, se invece il danno è dovuto ad una singola materia prima, sarà responsabile il produttore di questo ingrediente.

Ma chi è il responsabile? Quasi tutti gli alimenti che acquistiamo arrivano sugli scaffali del supermercato dopo un lungo viaggio che va dal produttore delle materie prime, passando per le varie fasi di lavorazione, fino all’impacchettamento, all’etichettatura, al trasporto e alla vendita finale. Ciascun passaggio di mano da un operatore della filiera ad un altro deve vedere la registrazione degli alimenti o essere accompagnato dalla registrazione dei prodotti in ingresso, consentendo all’azienda che commercializza il prodotto finito di poter risalire alle materie prime di origine (c.d. “tracciabilità”).

Se invece il danno è stato causato da un problema nel trasporto o nella conservazione presso il magazzino o gli scaffali del rivenditore, il trasportatore o il supermercato potranno essere chiamati a rispondere del danno anche se non hanno direttamente contribuito alla produzione.

Per prima cosa è buona norma che il consumatore verifichi che le confezioni che contengono prodotti alimentari siano integre e non presentino rigonfiamenti o difetti. Quando la confezione di un prodotto alimentare non è integra non bisogna acquistare (facendolo presente al responsabile del punto vendita) né consumare l’alimento, se già acquistato.
Se il prodotto della cui salubrità si ha ragione di dubitare è stato in parte già consumato, è opportuno conservare, se possibile, la parte restante per un’eventuale diagnosi.

A chi segnalare l’accaduto?
Quando apriamo una confezione di un alimento e il suo contenuto appare, a prima vista, non idoneo al consumo (es. muffe, colorazione non tipica del prodotto), oltre a non consumarlo, è opportuno segnalare l’accaduto all’Autorità (es. i NAS, Nuclei Antisofisticazioni e Sanità o le Asl). É sempre bene documentare sia l’acquisto (es. scontrini), sia lo stato del prodotto.

Quale danno può essere risarcito?
Il danno alla salute risarcibile è quello dovuto a morte o lesioni personali. Il consumatore deve chiedere il risarcimento entro tre anni dal giorno in cui il danno si è verificato o è stato scoperto. Dopo questo termine il diritto di ottenere il risarcimento è definitivamente prescritto.

A chi chiedere il risarcimento?
La legge stabilisce che il consumatore danneggiato può chiedere al rivenditore finale del prodotto (es. il supermercato) di comunicare il nome del produttore responsabile del danno provocato. Il rivenditore deve rispondere per iscritto entro tre mesi dalla richiesta: se non risponde entro questo termine, diventa automaticamente responsabile del danno subito dal consumatore. Il consumatore deve altresì provare: il difetto del prodotto; il danno subito; che il danno subito è conseguenza del difetto del prodotto. Chi chiede il risarcimento non deve provare anche la colpa del produttore. È quest’ultimo, invece, a dovere fornire la difficile prova di non essere responsabile.