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Vacanze e Terremoti: Si può avere il rimborso?

Autore: avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Settembre 2017 in Cultura

Ho acquistato un viaggio a Ischia con una tariffa non rimborsabile. Dopo il terremo­to che ha colpito l’isola ho deciso di disdire. Ho diritto alla restituzione di quanto pagato dal momento che la causa del mancato viaggio è una calamità naturale?

Il terremoto che ha colpito Casamicciola è stato di breve intensità e non ha crea­to ripercussioni su tutta l’isola, pertanto se il viaggio non riguarda una struttura resa inagibile o comunque dichiarata a rischio, il consumatore non può recedere dal contratto senza perdere tutto o parte del prezzo paga­to, a seconda della tariffa di cui ha agevolato. Questo perché se l’albergatore è nella possi­bilità di offrire la prestazione, che sia un viag­gio organizzato, una camera d’albergo o altro, il consumatore ha solo la facoltà di recedere dal contratto pagando però la penale prevista o, in caso di tariffe non rimborsabili, l’intero corrispettivo.

Diverso è il caso in cui ci sia una raccoman­dazione da parte del Ministero ad evitare di recarsi presso la località prenotata, o la chiu­sura dello spazio aereo in caso di biglietto ae­reo. In queste situazioni, infatti, il consumato­re può recedere senza pagare alcuna penale. Quando le calamità naturali sono talmente gravi da non assicurare una vacanza serena, la comprensibile paura di nuove scosse e di possibili ripercussioni sul piano della salute e dell’incolumità fisica vanifica lo scopo di pia­cere del viaggio stesso, rendendo nullo il con­tratto. Pertanto chi non intenda più recarsi nelle aree coinvolte dal sisma, quando di no­tevole intensità, come è accaduto sull’isola di Kos e a Bodrum, può ottenere il rimborso inte­grale di quanto pagato senza alcuna penale, o concordare con l’agenzia di viaggio una meta alternativa. Invero, il Codice del Consumo in tema di tutela del consumatore nell’acqui­sto di pacchetti turistici tutto compreso ha stabilito che, qualora il recesso del consu­matore da un pacchetto-vacanza dipenda da fatto non imputabile al consumatore stesso, come sommosse, atti di terrorismo, epidemie, eccetera, l’operatore turistico deve restituire quanto incassato