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Cadute e risarcimento danni

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Gennaio 2019 in Attualità

Sono inciampata su un basolo sconnesso del marciapiede e ho riportato lesioni personali.  Posso chiedere i danni al Comune?

Un semplice pedone, a piedi, in bicicletta o a bordo di un veicolo può andare incontro a una serie di pericoli: una buca sul manto stradale, una macchia d’olio, un dissesto su un marciapiede... Se l’incidente non è stato causato da semplice distrazione è possibile, a determinate condizioni, ottenere il risarcimento del danno.
In linea di massima i danni da insidie stradali sono risarcibili nel momento in cui l’anomalia si trova su una strada di apparente normalità e riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non segnalato, non visibile e non evitabile.
Il danneggiato deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una insidia o trabocchetto e che non era possibile prevederla né evitarla con l’uso dell’ordinaria diligenza perché se è visibile e prevedibile l’utente ha il dovere evitarla.
In questi casi si configura una precisa responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione che, in qualità di proprietaria del bene, è tenuta a risarcire i danni cagionati agli utenti per eventuali danni subiti.
Solitamente il Comune stipula una polizza assicurativa apposita per questi danni e sarà direttamente l’assicurazione a gestire il sinistro. Il malcapitato, tuttavia, è tenuto a chiedere il risarcimento dei danni direttamente al Comune e, in caso di ricorso al Giudice, dovrà sempre citare il Comune o l’Ente responsabile della strada; ad esempio, nel caso della nota Statale che collega Meta ad Amalfi, in caso di caduta massi o problemi al manto stradale ne risponde l’Anas.
La Pubblica Amministrazione risponde dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. e per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. Dal canto loro, gli utenti della strada sono gravati, coerentemente al principio di autoresponsabilità codificato dall’art. 1227 c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla ordinaria diligenza, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità, a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione.
In sostanza, l’utente della strada è tenuto ad adottare l’ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l’avverarsi del pregiudizio. Proprio per tali ragioni se un dissesto è visibile e prevedibile l’utente ha il dovere di evitarlo. Se c’è una colpa del danneggiato questa può comportare una diminuzione del risarcimento o addirittura la perdita di ogni possibile ristoro dei danni.