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Quando lo Stato non paga le tue fatture. Cosa Fare?

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Ottobre 2020 in Attualità

Devo ricevere un pagamento da una Pubblica Amministrazione ma il mio Avvocato dice che dobbiamo aspettare, nel frattempo sono passati già due mesi. Come è possibile?

I cattivi debitori sono ovunque, società e imprese non sono debitori affidabili ma nemmeno la Pubblica Amministrazione lo è!
Molti enti pubblici tardano ad adempiere ai propri debiti, tanto da costringere il creditore a rivolgersi a un legale e all’autorità giudiziaria, spesso i ritardi sono dovuti ai rallentamenti delle procedure interne, altre volte, invece, l’ente è indebitato al pari di un qualsiasi privato.
La procedura per il recupero di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione prevede regole diverse da quelle dettate per i privati sia sotto l’aspetto procedurale, che sotto il profilo dei soggetti e dei beni sui quali agire.
Il primo passo consiste nel richiedere e ottenere un titolo esecutivo, ovvero una sentenza oppure un decreto ingiuntivo (nel caso di una somma certa liquida ed esigibile) dopodiché il titolo va notificato alla Pubblica Amministrazione. A seconda del procedimento scelto saranno passati pochi mesi o addirittura anni da quando si è intrapresa l’azione legale ma, purtroppo, non sempre l’attesa si potrà dire finita.
Invero, l’art. 14, comma prima, d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, l. n. 388/2000, prevede che contro tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici non è possibile agire se non sono trascorsi almeno centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In altre parole, una volta ottenuta la sentenza oppure dopo che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, l’esecuzione forzata non potrà cominciare prima di QUATTRO MESI, né, prima di questo termine, si potrà notificare il precetto, il quale sarebbe nullo. Il termine di 120 giorni è previsto dalla legge a garanzia dell’interesse pubblico di avere un’amministrazione sempre operativa ed efficiente.
Ma le tutele a favore degli enti pubblici non finiscono qui, se l’atto di precetto non trova alcun riscontro il creditore potrà agire mediante il sequestro o il pignoramento di beni immobili e mobili di proprietà dell’amministrazione, ovvero con l’esecuzione presso un terzo che sia in possesso di un bene di proprietà del debitore ma i crediti e le somme di denaro dello Stato sono pignorabili a meno che non siano destinate ad un pubblico servizio o all’attuazione di una funzione istituzionale dell’amministrazione in quanto beni utili all’attuazione dell’interesse pubblico e al regolare svolgimento dell’attività amministrativa. Sono, ad esempio, impignorabili i beni demaniali quali il porto, la spiaggia, i fiumi, i cimiteri e i mercati comunali... Ancora, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le miniere, le foreste, le cave o i siti archeologici. Ci si potrà invece rivalere su tutti quei beni del patrimonio disponibile, caratterizzati dal fatto di non essere destinati ad una funzione pubblica, e dall’essere di conseguenza sottoposti al regime dei beni dei privati.

Avv. Patrizia Cappiello
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