
Quando lo Stato non paga le tue fatture. Cosa Fare?

Devo ricevere un pagamento da una Pubblica Amministrazione ma il mio Avvocato dice che dobbiamo aspettare, nel frattempo sono passati già due mesi. Come è possibile?
I cattivi debitori sono ovunque, società e imprese non sono debitori affidabili ma nemmeno la Pubblica Amministrazione lo è!
Molti enti pubblici tardano ad adempiere ai propri debiti, tanto da costringere il creditore a rivolgersi a un legale e all’autorità giudiziaria, spesso i ritardi sono dovuti ai rallentamenti delle procedure interne, altre volte, invece, l’ente è indebitato al pari di un qualsiasi privato.
La procedura per il recupero di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione prevede regole diverse da quelle dettate per i privati sia sotto l’aspetto procedurale, che sotto il profilo dei soggetti e dei beni sui quali agire.
Il primo passo consiste nel richiedere e ottenere un titolo esecutivo, ovvero una sentenza oppure un decreto ingiuntivo (nel caso di una somma certa liquida ed esigibile) dopodiché il titolo va notificato alla Pubblica Amministrazione. A seconda del procedimento scelto saranno passati pochi mesi o addirittura anni da quando si è intrapresa l’azione legale ma, purtroppo, non sempre l’attesa si potrà dire finita.
Invero, l’art. 14, comma prima, d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, l. n. 388/2000, prevede che contro tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici non è possibile agire se non sono trascorsi almeno centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In altre parole, una volta ottenuta la sentenza oppure dopo che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, l’esecuzione forzata non potrà cominciare prima di QUATTRO MESI, né, prima di questo termine, si potrà notificare il precetto, il quale sarebbe nullo. Il termine di 120 giorni è previsto dalla legge a garanzia dell’interesse pubblico di avere un’amministrazione sempre operativa ed efficiente.
Ma le tutele a favore degli enti pubblici non finiscono qui, se l’atto di precetto non trova alcun riscontro il creditore potrà agire mediante il sequestro o il pignoramento di beni immobili e mobili di proprietà dell’amministrazione, ovvero con l’esecuzione presso un terzo che sia in possesso di un bene di proprietà del debitore ma i crediti e le somme di denaro dello Stato sono pignorabili a meno che non siano destinate ad un pubblico servizio o all’attuazione di una funzione istituzionale dell’amministrazione in quanto beni utili all’attuazione dell’interesse pubblico e al regolare svolgimento dell’attività amministrativa. Sono, ad esempio, impignorabili i beni demaniali quali il porto, la spiaggia, i fiumi, i cimiteri e i mercati comunali... Ancora, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le miniere, le foreste, le cave o i siti archeologici. Ci si potrà invece rivalere su tutti quei beni del patrimonio disponibile, caratterizzati dal fatto di non essere destinati ad una funzione pubblica, e dall’essere di conseguenza sottoposti al regime dei beni dei privati.
Avv. Patrizia Cappiello
Via dei Platani 11
(Parco Arancia - C.Commerciale Pallotta) Scala C 2^ Piano di Sorrento
Cell. 3391970892
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