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Proroga e semplificazione Superbonus 110% Cosa cambia

Autore: a cura della dott.ssa Teresa Pane | Pubblicato Giugno 2021 in Attualità

Il Superbonus 110% rappresenta uno strumento potente e indispensabile per accelerare sugli interventi di rigenerazione, messa in sicurezza e riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Un’occasione per decarbonizzare le città, sostenere il settore edile, produrre posti di lavoro, e accrescere il valore degli immobili.
Ma è indispensabile risolvere prioritariamente i problemi legati alle complessità burocratiche e ad un orizzonte temporale legato alla sua vigenza davvero troppo breve.
Dagli ultimi dati circa la fruizione delle agevolazioni fiscali offerte dal c.d. Decreto Rilancio in materia di Ecosismabonus 110% più noto come Superbonus 110% risulta che su circa 13.000,00 cantieri che hanno visto la luce poco più del 15% riguarda stabili condominiali.
E’ evidente che gli interventi sui Condomini, alla luce della loro complessità, scontano maggiori difficoltà nella partenza dei lavori rispetto agli interventi che insistono su singole unità immobiliari.
Le maggiori criticità non sarebbero solo tecniche o relazionali tra i condòmini spesso impauriti dalla complessità delle procedure e malguidati da tecnici non esperti della specificità della materia, ma riguarderebbero in particolare l’intera normativa che regola tutto il Superbonus.
Molti aspetti attuativi delle norme che regolamentano il bonus 110% sarebbero poco chiari e poco definiti nella loro portata, e questo sta imponendo l’emanazione di una gran quantità di «Faq», circolari interpretative, guide e provvedimenti da parte delle Agenzie delle entrate volte a fornire chiarimenti e risposte alle imprese, agli operatori e ai tecnici che devono essere messi in condizione di avviare i cantieri.
Questo fa sì che i termini di validità del Superbonus risultino troppo ridotti e rischiano di vanificare l’impatto positivo dello stesso beneficio fiscale.
Ecco allora che si stanno via via definendo nuovi interventi legislativi soprattutto in ordine a due direttrici: la proroga dei termini e la semplificazione del procedimento.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge n. 59/2021 infatti, ha confermato almeno in parte la richiesta di proroga proveniente da tutto il mondo delle costruzioni, ma si lavora ancora alla semplificazione e all’allungamento dei tempi per la fruizione del superbonus 110%.
Purtroppo, nonostante la proroga prevista dalla manovra, l’estensione è ritenuta troppo limitata con il risultato che si privilegiano interventi più piccoli con iter burocratici meno complessi per non avere lavori incompleti allo scadere del provvedimento.
In ordine alla semplificazione del procedimento, novità di rilievo si trovano   nel DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021. 
Le novità del decreto semplificazioni 110 approvato il 28 maggio 2021 dal governo riguardano soprattutto la possibilità di realizzare i lavori con CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).
Sparisce l’estensione del superbonus 110 agli alberghi e pensioni, mentre arriva l’ok alle case di cura e agli ospedali, caserme ed ospizi. Niente da fare per gli alberghi, perché l’estensione almeno per il momento viene considerata troppo onerosa. 
Entra tra gli interventi trainanti del superbonus 110 quelli volti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non da portatori di handicap, ma di persone di età superiore a 65 anni. È necessario, però, che questi lavori siano realizzati di forma congiunta a uno dei lavori antisismici incentivati con il superbonus 110.
Sicuramente di rilievo la previsione, come si è detto, che gli interventi agevolati con il Superbonus  potranno essere realizzati con la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) come avviene con le ristrutturazioni straordinarie. 
Questa comunicazione non potrà essere usata per interventi di demolizione ricostruzione. In questo modo si semplifica di molto l’apertura delle opere dei cantieri.
La CILA attesterà gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile. Per gli immobili più vetusti si dovrà solo attestare che la costruzione sia avvenuta prima dell’11 settembre 1967.
Non sarà più richiesta l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, anche se “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Questo dunque, sia chiaro, non significa che gli abusi vengano automaticamente “sanati”: il tecnico non sarà tenuto ad asseverare prioritariamente lo stato legittimo dell’immobile per poter iniziare i lavori salvo poi la verifica degli abusi perpetrata dal Condomino “non virtuoso” con tutte le conseguenze del caso a carico esclusivo di quest’ultimo.
Attendiamo trepidanti dunque la definitività di questo ultimo provvedimento con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Alla prossima!

Dott. Teresa Pane
Responsabile Punto Casa Italia
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