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Balconi che cadono a pezzi. Cosa fare?

Autore: Patrizia Cappiello | Pubblicato Novembre 2016 in Attualità

I balconi del mio condominio sono pericolanti e necessitano di manutenzione straordinaria. Come posso sollecitare il loro rifacimento?

Per procedere ai lavori di messa in sicurezza di un edificio condominiale è necessaria una delibera assembleare di approvazione circa lo stato di conservazione dell’edificio, in cui si faccia magari presente lo stato di vetustà dello stesso e le conseguenze dannose di un omesso intervento sullo stesso, accompagnata dalla documentazione comprovante lo stato delle cose. Se tutti i condomini sono d’accordo i lavori possono iniziare una volta che è stata approvata la spesa e deliberata la nomina del Direttore dei lavori.
Le spese vengono suddivise tra i condomini in ragione delle quote millesimali di spettanza. Nel caso di ripristino dei balconi, occorre fare delle differenziazioni in ordine alla tipologia di questi ultimi, invero i balconi ag¬gettanti (compresa la soletta nella sua interezza) sono di proprietà esclusiva del proprietario dell’unità immobiliare cui fungono da prolungamento mentre la soletta dei balconi incassati è di proprietà comune ai condomini cui serve rispettivamente da copertura e piano di calpestio. Le parti decorative, invece, laddove caratterizzino la fisionomia dello stabile, sono da considerarsi di proprietà comune a tutti i condomini.
Pertanto, nel caso di balcone aggettante le spese per la sua manutenzione saranno a carico del proprietario dell’appartamento del quale il balco¬ne costituisce prolungamento. Nel caso di balco¬ne incassato, invece, la soletta sarà di proprietà comune tra i proprietari cui serve rispettivamente da piano di calpestio e da copertura. Le spese per la parte frontale saranno a carico di tutti i condomini solo se sono presenti delle caratteristiche che incidono sul decoro dello stabile.
Questo è quanto accadrebbe in termini di ripartizione costi ed in termini procedurali, laddove su unanime proposta, condivisione e partecipazione, tutti i condomini nulla avrebbero da obiettare alla messa in opera per ragioni di sicurezza dell’edifi¬cio.
Nel caso in cui, come di consueto accade, alcuni condomini dissentano per ragioni personali ed eco¬nomiche, sarà necessario inviare personalmente uno o più solleciti al Condominio, indicando le ra¬gioni tecniche che supportano l’urgenza e la necessità della messa in opera dell’edificio, con l’invito improcrastinabile rivolto all’ammi¬nistratore p.t. di ordinare, nei riguardi di tutti i condomini, l’esecuzione dei lavori di manu¬tenzione straordinaria che rivestano carattere urgente e con riserva, in caso di omissione, di sporgere formale denuncia alle competenti autorità ex art. 677 c.p.. In tal senso, l’ammi¬nistratore ha un obbligo giuridico (ex art. 1135 c.c.) che se non ottemperato fa sorgere in capo al medesimo un profilo di responsa¬bilità per cattiva gestione, specie allorquando si verifichino danni a persone e cose che si sarebbero potuti evitare con la ordinaria diligenza. Se tuttavia l’amministratore non si dimostra collaborativo non resterà che spor¬gere formale denuncia per omissione di lavori in edificio ai sensi dell’art. 677 c.p., allegando ogni documentazione tecnica utile che comprovi lo stato di urgenza e necessità dei lavori.