L’assegnazione della casa familiare: quando viene a cessare?
Quando mi sono separato la casa coniugale è stata assegnata alla mia ex moglie con cui vive nostro figlio. Lei ha un nuovo compagno e vuole coabitare con lui nella mia casa, posso oppormi? Posso smettere di pagarle il mantenimento?
Dopo la separazione per i coniugi non sussiste più lobbligo di fedeltà coniugale e entrambi hanno il diritto di rifarsi una vita con una nuova persona, anche convivendo.
Se il Giudice, in presenza di figli minori, ha assegnato la casa familiare alla moglie, per quanto all’ex marito possa sembrare ingiusto, lei ha il diritto di convivere col nuovo compagno in quella casa. Invero, il nostro ordinamento non prevede alcuna disposizione che vieti all’ex moglie di far entrare un nuovo compagno nella casa familiare. Sul punto la Cassazione ha stabilito che non potesse essere imposto alla ex moglie di non convivere con il nuovo compagno nell’abitazione assegnatale perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale.
Ci si può opporre all’ingresso del nuovo compagno a casa e, quindi, nel nucleo familiare formato da madre e figlio, se questo cambiamento crei un pregiudizio per il minore, pregiudizio che deve essere dimostrato e documentato in giudizio. Se il Giudice, alla luce di quanto provato, ritiene che, concretamente, la vicinanza con il nuovo compagno della madre sia pericolosa per il minore può vietarne la convivenza. Si tratta chiaramente di casi estremi, esempio tipico è quello in cui il nuovo compagno è violento o consumatore abituale di alcol o sostanze stupefacenti.
Se è difficile evitare la nuova convivenza è più semplice chiedere e ottenere la riduzione o, addirittura, la revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex moglie, mentre resta immutato lobbligo nei confronti dei figli, il cui mantenimento cessa solo con il raggiungimento, da parte loro, dell’indipendenza economica completa.
Ad avviso della prevalente giurisprudenza l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, cancellando ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge. Pertanto, il relativo diritto non si sospende ma cessa definitivamente, con la conseguenza che se la convivenza con il nuovo compagno dovesse interrompersi, l’ex moglie non potrebbe più rivendicare l’assegno divorzile.
Avv. Patrizia Cappiello
Via dei Platani 11
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Cell. 3391970892
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