Venerdì 19 Aprile 2024, 22:49

Spese per l’ascensore... chi paga?

Autore: Avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Settembre 2015 in Cultura

Ho un negozio al piano terra di un condominio, devo contribuire anch’io alle spese per l’ascensore?

Tutti i proprietari degli immobili che fanno parte di un condominio devono partecipare alle spese di gestione e conservazione delle parti comuni, salvo diversa convenzione.
L’ascensore rende più agevole per tutti, anche per il proprietario del negozio a piano terra, l’accesso alle parti comuni dell’edificio situate ai piani superiori (come, ad esempio, il tetto) e aumenta il prestigio e il valore dell’immobile.

In ogni caso, occorre tenere conto del fatto che, sulla base dell’articolo 1123 c.c., laddove un bene serva i condomini in misura diversa, le spese sono proporzionalmente ripartite in base all’utilizzo che il singolo può farne. Pertanto il proprietario dell’unità sita al pian terreno potrà chiedere di partecipare alle spese per la manutenzione dell’ascensore in maniera inferiore rispetto ai proprietari degli appartamenti siti ai piani superiori.

Diversa è l’ipotesi in cui si decida di installare un ascensore in un edificio che ne è privo.
In questo caso, infatti, il condomino proprietario del negozio al pian terreno potrebbe invocare l’articolo 1121 c.c. per esonerarsi dal pagamento delle relative spese. Invero il primo comma dell’articolo citato prevede che nel caso in cui l’innovazione consista in opere o impianti di cui si puo’ far uso diverso, i condomini che non intendono trarne vantaggio possono essere esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.