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Rc auto: il risarcimento è cambiato, ecco come

Autore: Giuseppe Ferraiuolo (FONTE omniauto.it) | Pubblicato Novembre 2017 in Scelti per te

La legge Concorrenza numero 124/2017, in vigore dal 29 agosto scorso, rivoluziona i risarcimenti Rc auto in seguito a un incidente. Per cominciare, in autunno arriverà una tabella unica nazionale che riguarda le macrolesioni, ossia i danni all'integrità psicofisica compresi tra 10 e 100 punti percentuali di invalidità: obiettivo, fissare il valore pecuniario (in euro) di ogni singolo punto, considerando i coefficienti di variazione determinati dall'età del danneggiato. In più, è in fase di decollo una tabella per le microlesioni, quelle comprese tra uno e 9 punti percentuali di invalidità. Per dare omogeneità agli indennizzi in Italia, senza differenze fra aree geografiche. Comunque, il giudice potrà aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni se accerterà che le ferite ledono aspetti relazionali del danneggiato in maniera documentata; e del 20% per le microlesioni che hanno causato una sofferenza intensa.

Occhio agli esami

Per prevenire le truffe, la legge Concorrenza chiarisce che per il risarcimento delle lesioni di lieve entità è ora necessario l'accertamento con esami clinici strumentali obiettivi. Se mancano, il danno biologico permanente non spetta. Così, chi si limita a lamentare dolore senza fornire prove del guaio, non vedrà un euro di risarcimento: è il caso dei furbetti del colpo di frusta inventato. C’è però un’eccezione: sì al risarcimento se dal sinistro derivino lesioni visibili, come cicatrici, che possono essere rimborsate anche a seguito del solo esame visivo.

Stretta sui testimoni

Novità anche per il risarcimento dei danni che riguardano solo le cose e non le persone: quindi qui non parliamo di colpo di truffa, ma del classico sinistro senza feriti. Che cosa deve fare il danneggiato? Indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all'incidente. Se non lo fa, non potrà chiamarli a testimoniare nell'eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento. Comunque, se nell’immediatezza l’automobilista non indica i testimoni, l’assicurazione glielo ricorderà con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. E c’è un’eccezione: se l’identificazione nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile o se il testimone sia stato comunque identificato dalla Polizia, allora il teste che spunta fuori anche dopo è valido. In situazioni del genere, può essere prezioso l’aiuto del carrozziere indipendente: se il danneggiato gli cede il credito, il riparatore verifica sin dal primo istante tutta la documentazione necessaria 

Per andare in causa

Infine, in base alla legge Concorrenza, se la compagnia rifiuta di fare un’offerta di risarcimento al danneggiato, questi potrà citarla in giudizio solo in 2 casi: dopo aver ricevuto dalla stessa le determinazioni conclusive in ordine al sinistro; o dopo che siano decorsi i 60 giorni di sospensione della procedura. Il nostro consiglio è di avvalersi di un legale esperto in materia oppure di un esperto in infortunistica stradale o di un patrocinatore stragiudiziale.

FONTE omniauto.it

Giuseppe Ferraiuolo - Patrocinatore Stragiudiziale Tel. 3392180890

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