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Sinistro stradale: cessionario non può esercitare l’azione di indennizzo diretto

Autore: Ferraiuolo Giuseppe fonte altalex.com | Pubblicato Dicembre 2017 in Scelti per te

La sentenza oggetto del presente commento interviene sulla tematica, particolarmente dibattuta in dottrina[1] e in giurisprudenza[2], inerente la cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale.

Nel caso di specie, è stata affrontata una peculiare ipotesi applicativa[3], molto diffusa nella comune prassi risarcitoria in ambito r.c. auto, quella della cessione del c.d. credito da fermo tecnico, il cui meccanismo operativo, ormai standardizzato, può così sintetizzarsi: una società di autonoleggio consegna al danneggiato da un sinistro stradale un veicolo sostitutivo - da utilizzare nel periodo necessario per le riparazioni del mezzo incidentato - e contestualmente propone la sottoscrizione di un contratto di cessione del credito in proprio favore, avente ad oggetto il corrispettivo del noleggio del mezzo, che si ritiene debba essere risarcito dalla Compagnia del danneggiato medesimo[4].
Pur ponendo detta fattispecie plurime questioni[5] – tutte affrontate dalla sentenza qui in esame – con il presente commento si intende circoscrivere l’analisi a uno solo degli aspetti controversi: quello della legittimità del cessionario del credito risarcitorio ad agire nei confronti della Compagnia di assicurazione, obbligata al risarcimento verso il danneggiato.

La legittimazione attiva del cessionario e i rapporti con l'assicuratore per la r.c. auto.
In generale, si osserva che dottrina e giurisprudenza[6] riconoscono in capo al cessionario la legittimazione a esercitare le azioni a tutela del credito ceduto, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, tra cui sono annoverate le azioni a tutela del diritto ceduto.
Applicando detto principio, pertanto, si deve concludere che, in base al contratto di cessione di credito, il cessionario di un credito risarcitorio da sinistro stradale sia legittimato a agire verso il responsabile civile e verso la sua Compagnia di assicurazione, per ottenere la liquidazione dei danni[7].
Diversa – e tuttora dibattuta[8] - è invece la questione affrontata dalla sentenza in esame, se – cioè - il cessionario di un credito risarcitorio da sinistro stradale possa o meno esperire la procedura del c.d. indennizzo diretto di cui all’art. 149 Cod. Ass. e, di conseguenza, agire direttamente nei confronti della Compagnia di assicurazione del soggetto danneggiato.

Una prima opinione[9], espressa da parte della giurisprudenza di merito, dà soluzione positiva, ritenendo che il cessionario possa esperire tutte le azioni in capo al cedente per la tutela del credito ceduto e, dunque, anche l’azione di cui all’art. 149 Cod. Ass.
Appare preferibile, tuttavia, la diversa opinione espressa sia dalla dottrina[10] che da altra parte della giurisprudenza[11], volta a negare la legittimazione attiva della società di autonoleggio cessionaria ad agire ai sensi dell’art. 149 Cod. Ass., in quanto “detta facoltà è diretta a tutelare e rafforzare la posizione del danneggiato, in quanto “parte debole”, spetta solamente a quest’ultimo e non può essere trasferita al cessionario che potrà, al più, agire nei confronti del responsabile civile ma non certo nei confronti dell’assicurazione del danneggiato”[12].
Si osserva, infatti, che l’azione di indennizzo diretto di cui all’art. 149 Cod. Ass.rappresenta una eccezione rispetto al classico paradigma, secondo cui il risarcimento del danno viene chiesto al soggetto civilmente responsabile che lo ha cagionato. Con la procedura ex art. 149 Cod. Ass., infatti, il danneggiato chiede il risarcimento non a chi ha cagionato il danno (il responsabile del sinistro) né alla sua Compagnia di assicurazione, bensì direttamente alla propria Compagnia di assicurazione. A tal proposito si è osservato che “si è dunque creata una disciplina, per così dire, dotata di indefettibili caratteri di <<iperspecialità>> o <<superspecialità>>, poiché trascende la stessa regola generale che impone la stretta correlazione tra danno e soggetto cagionante il danno medesimo, di tale cogenza da poter essere derogata solo da espresse previsioni legislative”[13].

Posto che – come si è detto – il fondamento della legittimazione attiva del cessionario si fonda sul contratto di cessione (e non sull’evento dannoso, individuato nel sinistro stradale), si conclude che l’effetto devolutivo di cui all’art. 1263 c.c. debba arrestarsi di fronte a azioni, come quella ex art. 149 Cod. Ass., che non possono essere derogate, perché disciplinano già situazioni iperspeciali.
Del resto, anche la Corte Costituzionale è intervenuta a sottolineare il carattere di specialità dell’azione ex art. 149 Cod. Ass., affermando che detta norma “si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”[14].
Coerentemente con quanto sinora rilevato, la sentenza qui in commento conclude escludendo la legittimazione attiva in capo al cessionario di esercitare l’azione di indennizzo diretto di cui all’art. 149 Cod. Ass., visto il suo carattere strettamente personale.
Né può contestarsi che – aderendo a questa tesi – si venga a privare di tutale il cessionario di credito risarcitorio, ben potendo quest’ultimo esperire l’azione verso il responsabile civile e la sua Compagnia, in virtù dell’art. 144 Cod. Ass.[15]
Condividendo la sentenza qui esaminata, si auspica che quest’ultima opinione si imponga sulle altre posizioni, in quanto coerente con i principi generali del nostro ordinamento, nonché con la ratio sottesa all’istituto del risarcimento diretto ex art. 149 Cod. Ass., volta a tutelare il soggetto “debole” della vicenda risarcitoria e, come tale, azione personalissima e iperspeciale, non suscettibile di trasferimento in capo a altri soggetti.

FONTE altalex.com