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Preliminare di vendita: diritti e doveri.

Autore: Avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Luglio 2015 in Cultura

Ho stipulato un preliminare di vendita per l’acquisto di un appartamento ed ho già pagato gran parte della cifra concordata. Avremmo dovuto firmare l’atto di acquisto definitivo fra pochi giorni ma purtroppo il proprietario è deceduto. Ora gli eredi si rifiutano di vendere e di firmare alcunché perché intendono accettare la successione con beneficio d’inventario a causa di numerosi debiti. Cosa dovrei fare per tutelarmi ed essere sicuro di poter entrare in possesso della casa?

La legge tutela le ragioni e le legittime aspettative del promissario acquirente e in caso di morte del promittente venditore di un immobile, successivamente alla stipula del contratto preliminare, gli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario, sono obbligati alla stipula del contratto definitivo.
Sul punto la giurisprudenza è costante: “Nel quadro della liquidazione dell’eredità accettata con beneficio di inventario devono, di massima, trovare sistemazione e definizione tutti i rapporti di contenuto patrimoniale lasciati pendenti dal de cuius (il defunto), all’atto della sua morte, essendo l’erede e l’eventuale curatore nominato per gestire la procedura liquidatoria, in linea di principio, tenuti, nei limiti delle disponibilità esistenti nell’asse ereditario, a far fronte ad ogni ragione vantata verso l’eredità da tutti i soggetti nei confronti dei quali il de cuius aveva in vita assunto obbligazioni. Alla stregua di tale principio non può dubitarsi dell’azionabilità nei confronti dell’eredità beneficiaria, nelle persone dell’erede e/o del curatore preposto alla relativa liquidazione, del diritto alla stipulazione di un contratto definitivo scaturito da un contratto preliminare concluso, a suo tempo, dal de cuius.
Pertanto, laddove gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario non avessero intenzione di stipulare il contratto definitivo di vendita immobiliare, li si potrà citare in giudizio, dinanzi al tribunale civile, ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, al fine di ottenere una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti del contratto non concluso e che trasferisca la proprietà dell’immobile al promissario acquirente.