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Il recesso da un mandato professionale

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Dicembre 2020 in Attualità

Ho dato mandato a un tecnico di eseguire dei lavori di ristrutturazione con l’incarico di direttore dei lavori. Lo avevo scelto sulla base della fiducia che mi aveva dato sin dal primo appuntamento, gli ho pagato l’anticipo e ha iniziato le pratiche ma, per dei contrasti sorti successivamente, lui mi ha comunicato che intende rinunciare all’incarico. Può farlo senza pregiudizi?

Il recesso da parte di un professionista costituisce sempre una scelta sofferta, dettata dall’impossibilità di continuare il rapporto professionale con il committente.
L’argomento è disciplinato dall’art. 2237 del codice civile che dispone “Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”.
Il professionista, quindi, può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero, come chiarito dalla corte di Cassazione, a causa di “una situazione sopravvenuta che attiene allo stesso svolgimento del rapporto contrattuale, impedendo la realizzazione della funzione economico-giuridica e, quindi, il conseguimento della causa del negozio, fonte del rapporto, considerata nel suo aspetto funzionale”.
La giusta causa, in relazione alla posizione del direttore dei lavori, può riguardare innanzitutto il mancato pagamento degli onorari professionali, può altresì trovare ragione nell’inosservanza delle indicazioni e delle istruzioni impartite o, ancora, per una incrinatura nei rapporti che incide sull’esecuzione del mandato.
Un aspetto fondamentale del recesso attiene alle modalità procedurali con le quali esso deve essere esercitato: il professionista non deve arrecare pregiudizio al committente e ha l’obbligo di avvisarlo tempestivamente della cessazione dell’incarico.
Il Professionista sarà tenuto a comunicare la sua decisione con raccomandata, a relazionare sul lavoro svolto e dovrà precisare che dopo 10 o 15 giorni verranno avvisati ufficialmente anche gli organi interessati, di solito il comune.
Una volta esercitato il recesso, il professionista avrà diritto a percepire quanto di sua spettanza, parametrato in base all’effettiva attività svolta: come insegna la giurisprudenza, “il recesso operato ai sensi dell’art. 2237 c.c. non fa perdere al prestatore d’opera recedente il diritto al compenso per le prestazioni eseguite, tale compenso non può che essere determinato alla stregua dei criteri previsti dall’art. 2225 c.c., che pone in primo piano la determinazione negoziale. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all’intero compenso”.

Avv. Patrizia Cappiello
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