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Proposte di acquisto immobile. Come recedere?

Autore: Avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Gennaio 2016 in Cultura

Sono in trattativa per acquistare una casa, ho già pagato la caparra confirmatoria all’accettazione della proposta di acquisto. Il venditore ha accettato la mia proposta e, nella stessa, ha dichiarato che sia la casa che il terreno annesso non sono gravati da alcun vincolo (pesi, ipoteche, servitù attive e passive, etc.). Ho appena scoperto che sul terreno esiste una servitù, con diritto di passaggio e di accesso al fondo servente. Ho fatto presente il mio disappunto al venditore, lo stesso si è scusato, garantendomi di cancellare la servitù in essere. Se non vi riuscisse io potrei citarlo in giudizio per far eliminare tale servitù dal giudice? Altrimenti posso chiedere il doppio della caparra confirmatoria al venditore e i danni subiti nel caso la vendita non si concretizzasse?

A norma dell’art. 1385 del codice civile, se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, può chiedere anche il risarcimento del danno, che è regolato dalle norme generali sul risarcimento dei danni.
La lettrice può legittimamente recedere dalla proposta di acquisto, in ragione dell’inadempimento del promittente venditore e delle sue dichiarazioni non corrispondenti al vero. Il recesso, che deve essere inviato con raccomandata, consentirà di chiedere il doppio della caparra versata, ai sensi dell’articolo 1385 del codice civile.
Invece non si può far eliminare la servitù dal tribunale perché il contratto ha forza di legge soltanto tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi.