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La somministrazione di farmaci a scuola

Autore: a cura del dott. Carlo Alfaro | Pubblicato Febbraio 2020 in Salute

La somministrazione di farmaci in orario scolastico si rende necessaria per alunni affetti da condizioni patologiche per le quali è indispensabile assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica. E’ giusto che venga garantita la somministrazione di farmaci a questi studenti per consentire loro la continuità scolastica e il diritto allo studio (altrimenti dovrebbero restare a casa per assumere i farmaci a quell’orario) e per tutelarne la salute in caso di emergenza clinica.
La somministrazione di farmaci a scuola è disciplinata dalla Circolare MIUR del 25/11/2005 (Rif. Ministero della Pubblica Istruzione prot. 2312 del 2005) che produce delle Raccomandazioni contenenti le “Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”. Tali Raccomandazioni, emanate congiuntamente dal MIUR e dal Ministero della Salute, sono ad oggi l’unico documento che tratta l’argomento.
La somministrazione può avvenire solo dietro richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi disomministrazione, posologia).
Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, non può rifiutarla, e deve attivarsi affinché la stessa venga soddisfatta, per cui: individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci; autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci; verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora abbiano il requisito di aver seguito corsi per Addetti al Primo soccorso o altri corsi di formazione organizzati delle Aziende Sanitarie competenti (che possono essere promossi dalla Scuola stessa).
Al personale scolastico la possibilità di somministrare i farmaci va proposta ma non può essere imposta. Il dirigente scolastico, qualora non vi sia disponibilità del personale, può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio (Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali), o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con Enti ed Associazioni di volontariato (es. Croce Rossa Italiana, Unità Mobili diStrada).
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. La somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco: deve essere tutto riportato nella certificazione del medico.
Il personale dipendente dall’Istituto scolastico che offre la propria disponibilità alla somministrazione del farmaco è sollevato da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante dagli effetti della stessa, se effettuata secondo le modalità previste dal medico. Nei casi di emergenza clinica, che comportano la necessità di somministrazione di farmaci salvavita, la succitata circolare del MIUR del 2005 e la Legge n°104/92 (Legge-quadro sui diritti delle persone con disabilità) precisano che i farmaci di emergenza, come quelli di fondo, vanno somministrati dal personale addetto al primo soccorso, previa sempre formale richiesta dei genitori all’Istituto scolastico, corredata da certificazione medica. Dunque, per il personale scolastico non addetto al primo soccorso, la mancata somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salvavita) non configurerebbe omissione di soccorso.
Difformemente da questo orientamento, l’Inail, sul testo del MIUR intitolato ”Gestione del Sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” del 2013 cita che: “il rifiuto, da parte del personale scolastico, di somministrare farmaci salvavita in situazione di emergenza per paura delle eventuali conseguenze, non trova giustificazione, dal momento che non gli è riconosciuta alcuna responsabilità, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 c.p.) la mancata somministrazione, essendo comunque tenuto a garantire la necessaria vigilanza sul suo benessere”.
Anche la Cassazione nelle sue sentenze in merito interpreta che, tra gli obblighi assunti dall’istituto scolastico nel vincolo negoziale con i genitori, sia implicito “il fare le loro veci”, compreso la tutela della salute, per cui la non somministrazione di un farmaco di emergenza potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dall’art. 591 c.p.
Tra le cause più frequenti di necessità di somministrazione di farmaci a scuola, le crisi epilettiche. Circa il 30% delle crisi epilettiche si manifesta in classe. Inoltre, il 40% delle chiamate ai numeri di emergenza 112 e 118 che partono dalle scuole è proprio per casi di crisi epilettica. La terapia anti-epilettica a scuola può essere quella cronica di fondo, per la prevenzione di nuove crisi epilettiche, e quella acuta, per il controllo della singola crisi, se di durata superiore a 4 minuti. Per quanto la crisi possa essere impressionante da vedere, nella maggior parte dei casi recede senza lasciare nessun esito e non rappresenta quasi mai un pericolo per la vita, se non per il rischio di trauma che il paziente può provocarsi cadendo a terra o urtando. Preventivamente, nel caso di un ragazzo epilettico, è consigliabile abbia qualcuno a fianco che possa proteggerlo in caso di eventuale crisi quando fa le scale o prende l’ascensore o fa sport. Per sedare la crisi, si somministra per via rettale (microclisteri) un ansiolitico a base di una benzodiazepina, che di solito fa rapidamente effetto.
Altra malattia cronica che può richiedere farmaci in orario scolastico è l’asma. Si stima che soffra di asma un bambino su dieci in età scolare. L’asma è una delle più frequenti cause di assenza dalla scuola. Poiché un bambino/ragazzo asmatico, come tutti i suoi coetanei, vive un terzo della sua giornata a scuola, è facile che la crisi asmatica si manifesti in orario scolastico. Inoltre, l’aula può contenere fattori scatenanti l’asma come allergeni (acari, muffe, pollini provenienti dall’esterno) o inquinanti atmosferici ad azione irritante (detergenti, disinfettanti, profumazioni, materiali usati per la didattica, impianti di riscaldamento, stampanti e fotocopiatrici, attrezzi usati in palestra, materiali di costruzione di muri e mobili, tendaggi, libri, giornali, poster, giocattoli, moquette, tappeti, parati, colle, solventi e adesivi, cappotti, piante, fumo passivo); alcune crisi possono essere scatenate anche dall’esercizio fisico. Il bambino può aver bisogno di usare farmaci antiasmatici di fondo, che vanno presi regolarmente per evitare l’insorgenza dei sintomi asmatici, o all’occorrenza in caso di crisi (broncodilatatori a rapida azione e cortisonici), o pre-medicazioni prima dell’attività fisica (broncodilatatori a rapida azione). In caso di crisi, il docente deve assicurarsi che il bambino assuma il broncodilatatore a rapida azione per via inalatoria immediatamente e correttamente e/o il cortisone per via orale, secondo l’indicazione (scritta) del medico, mantenere la calma e confortare il bambino, invitandolo a respirare lentamente e profondamente, valutando se non migliora di recarlo in ospedale.
Altra malattia cronica dei bambini è il diabete mellito tipo 1, insulino-dipendente. Questi alunni potrebbero avere due tipi di emergenze, una crisi di ipoglicemia o di iperglicemia. La glicemia dovrebbe essere fra 90 e 110 mg/dL prima e lontano dai pasti e tra i 140 e i 180 nelle due ore seguenti ai pasti. Il ragazzo diabetico deve misurare la glicemia prima dei pasti, a orari prefissati fra un pasto e l’altro e quando ha dei sintomi di malessere, per cui potrebbe aver bisogno di effettuare la misurazione anche nel corso della di lezione.
L’iperglicemia non rappresenta un’emergenza, la si può correggere aumentando la dose di insulina, invece l’ipoglicemia può causare sudorazione, pallore, irritabilità, nervosismo, pianto, confusione, nausea, fame eccessiva, cefalea, difficoltà di concentrazione, mancata coordinazione, stanchezza, tremori, fino alla perdita di coscienza e al coma. Per contrastare l’ipoglicemia l’alunno deve assumere prontamente una dose di zucchero, per questo è importante che abbia sempre a disposizione caramelle zuccherate o zollette di zucchero o bibite zuccherate, come succhi di frutta, coca-cola, aranciata, o una fialetta di Glucosprint. Una volta risolti i sintomi dell’ipoglicemia, per prevenire un nuovo calo di glicemia, il bambino/ragazzo deve mangiare alimenti contenenti carboidrati complessi, quali biscotti, pane, fette biscottate, e dopo circa 15 minuti di benessere può riprendere le normali attività.
Nel caso di grave ipoglicemia, con perdita di coscienza, va iniettato per via intramuscolare un farmaco chiamato glucagone. Attualmente, molti giovani con diabete utilizzano uno strumento chiamato microinfusore o pompa di insulina che infonde l’insulina direttamente sottocute senza le iniezioni. L’alunno diabetico può, anzi deve fare esercizio fisico, ma è necessario che misuri la glicemia prima e dopo l’attività: se la glicemia è bassa o molto alta sarà opportuno non svolgerla. Durante l’esercizio, è comunque opportuno avere a disposizione alimenti contenenti zuccheri semplici, come caramelle zuccherate o del succo di frutta, in caso di ipoglicemia. Se l’alunno non è in gradodi misurare da solo la glicemia, decidere la dose e iniettarsi l’insulina, la Scuola non è tenuta a questo servizio, tuttavia la famiglia può chiedere al Dirigente scolastico di informarsi se qualcuno – fra il personale docente o tecnico ausiliario – si mette a disposizione, a titolo volontario, dopo aver ricevuto una formazione ad hoc, le istruzioni del caso e – se lo richiede – una lettera di esclusione dalle eventuali responsabilità.
Infine, nel caso di bambini allergici a rischio di shock anafilattico, la famiglia deve comunica formalmente alla Scuola la condizione di rischio del minore, verificando con il Dirigente Scolastico la possibilità di attivare nell’ambito del Piano di Primo Soccorso interno le procedure necessarie in merito alla problematica segnalata, e coordinare col servizio mensa la dieta che deve seguire, nel caso il ragazzo mangi a scuola. La famiglia deve fornire al Dirigente tutta la documentazione medica e l’autorizzazione alla eventuale somministrazione del farmaco salvavita “adrenalina auto-iniettabile” in caso di emergenza anafilassi, compresa una confezione di “adrenalina auto-iniettabile”, verificandone periodicamente la validità. Il DS valuta le condizioni per organizzare un piano personalizzato di intervento per la gestione dell’emergenza anafilassi nell’ambito del Piano di Primo Soccorso interno, verifica la disponibilità in forma volontaria tra chi opera nella scuola alla somministrazione dell’adrenalina auto-iniettabile in caso di emergenza, verifica l’idoneità dei locali scolastici per la conservazione dell’adrenalina auto-iniettabile. Indi, dispone l’organizzazione del personale scolastico: ruoli/compiti di ognuno (chi fa che cosa) in caso di emergenza, attua le procedure per la conservazione del farmaco salvavita “adrenalina auto-iniettabile” e le relative procedure di controllo, informa e forma il personale su come riconoscere e trattare lereazioni allergiche, controlla il rispetto delle diete nella ristorazione scolastica.