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Il mantenimento dei figli maggiorenni

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Dicembre 2021 in Attualità

Sono separato da mia moglie e verso un assegno di mantenimento per mio figlio trentenne, dopo qualche anno parcheggiato all’università ha interrotto gli studi e si limita a fare qualche lavoretto saltuario ma non si impegna a trovare un lavoro definitivo. Gli ho proposto di venire a lavorare nella mia ditta ma ha rifiutato. Dovrò mantenerlo a vita o posso sospendere il pagamento?

Il dovere al mantenimento dei figli non viene meno col raggiungimento della maggiore età ma dura fino al raggiungimento di un’autosufficienza economica.
L’obbligo è sancito dall’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. del Codice Civile che impongono ad entrambi i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. L’obbligo è stato rafforzato e precisato dalla legge n. 54/2006 che, all’art. 155-quinquies, ha stabilito che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Tuttavia i figli maggiorenni non possono pretendere di essere mantenuti a vita avendo anche loro il dovere di cercare un’occupazione e rendersi indipendenti.
La giurisprudenza ha più volte precisato il significato di indipendenza stabilendo da una parte che il lavoro precario non fa venir meno l’obbligo del mantenimento e dall’altra che non è necessario un lavoro stabile purché il reddito complessivo garantisca un’autosufficienza economica, è il caso ad esempio dei lavoratori stagionali.
Per indirizzo costante e unanime della giurisprudenza e della dottrina, l’obbligo perdura fin quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio, come quando abbia rifiutato opportunità di lavoro senza giustificato motivo o abbia dimostrato pigrizia frequentando l’università senza alcun rendimento.
Il genitore che ritiene di non dover più mantenere un figlio non può farlo di sua iniziativa ma deve ricorrere al Giudice per chiedere un provvedimento che dichiari l’esonero dal pagamento fornendo la prova che sono venuti meno i presupposti del mantenimento.

Avv. Patrizia Cappiello
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