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Condominio: Lavori di manutenzione e occupazione suolo privato

Autore: Avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Luglio 2016 in Cultura

Il condominio in cui abito vuole montare i ponteggi per effettuare dei lavori di manutenzione sul terreno del mio giardinetto privato. Posso vietare l’ingresso agli operai? Ho diritto a chiedere un’indennità di occupazione?

Il codice civile all’art. 843 (accesso al fondo) sancisce in capo al proprietario l’obbligo di permettere l’accesso ed il passaggio nel proprio fondo per l’esecuzione di opere necessarie (costruzione e riparazione di muro o altra opera propria del vicino o comune). Essendo garantito dal codice civile l’accesso coattivo al fondo privato si deve ritenere che il condominio possa, anche in caso di opposizione del proprietario, posare i ponteggi sul terreno privato in questione per l’intervento di manutenzione. Invero, se il proprietario non lo consente, l’ingresso nel giardino può essere disposto dal giudice.
L’accesso comunque deve essere limitato, per tempi e modi, allo stretto indispensabile per l’attuazione dei lavori.

Il proprietario del fondo occupato dal ponteggio non ha diritto a un indennizzo per la semplice occupazione ma solo nel caso in cui subisca un danno (ad esempio a piante, fioriere o arredi che venissero rotti o lesionati).
Se però sul suolo è ubicato un esercizio commerciale, come potrebbe essere un bar con tavolini esterni, l’attività subirebbe un danno per la perdita della clientela e dell’avviamento commerciale e avrebbe diritto ad un equo indennizzo.

In ogni caso nulla vieta all’assemblea condominiale di riconoscere al condomino un indennizzo a priori, per la mera disponibilità manifestata.