Aggressione di un cane ai danni di un bambino
Ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito.
Il caso oggetto di decisione era relativo all’incidente occorso a un bambino nel giardino di casa dei proprietari di un cane quando il minore, posto a terra dalla nonna, fu aggredito dall’animale; è stata quindi confermata la suddivisione delle colpe nell’80% a carico dei proprietari dell’animale e del 20% a carico della nonna, atteso che il suo comportamento era stato tenuto in un contesto autorizzativo, in presenza della comproprietaria dell’animale che non l’aveva preavvertita del potenziale pericolo.
FONTE assinews.it
Articoli Scelti per te
- Il valore della consulenza in ambito stragiudiziale
- Danno biologico da morte iure hereditatis, il calcolo del risarcimento
- Arrivano gli sposi di Dicembre
- Assicurazioni, per le compagnie i regali di Natale arrivano sempre d’estate. Il caso della legge Concorrenza
- Regole per una raccolta sicura dei funghi
- Sai perché agli uomini piacciono le donne con i tacchi alti?
- IL SORRENTO CORRE VELOCE: Le Juniores a punteggio pieno
- RC Auto: Responsabilità del gestore della strada o caso fortuito?
- Meglio scegliere un cane maschio o femmina?
- Cucciolo: Vaccinarlo o farlo socializzare?
- Risarcimento Rc auto: lesioni lievi, vince l’automobilista
- Furbetti alla bulgara
- Contratti Assicurativi: Novità 2018
- Viaggiare in aereo con il cane
- Sinistri stradali e lesioni: esclusa l'indispensabilità dell'accertamento clinico strumentale
- Buca poco profonda e facilmente evitabile, no al risarcimento
- Che differenza c'è tra epidemia e pandemia?
- Multe: il proprietario non è più obbligato a sapere chi era alla guida