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Aggressione di un cane ai danni di un bambino
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Ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito.
Il caso oggetto di decisione era relativo all’incidente occorso a un bambino nel giardino di casa dei proprietari di un cane quando il minore, posto a terra dalla nonna, fu aggredito dall’animale; è stata quindi confermata la suddivisione delle colpe nell’80% a carico dei proprietari dell’animale e del 20% a carico della nonna, atteso che il suo comportamento era stato tenuto in un contesto autorizzativo, in presenza della comproprietaria dell’animale che non l’aveva preavvertita del potenziale pericolo.
FONTE assinews.it
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