Risarcimento Rc auto: lesioni lievi, vince l’automobilista
Partiamo dal 2012. La legge numero 27 di quell’anno introduce alcune modifiche nel sistema risarcitorio Rc auto. In particolare, il comma 3-ter dispone: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Il comma 3-quater aggiunge: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale.
Ma allora, per le lesioni lievi (sotto i 9 punti punti di invalidità permanente, come il colpo di frusta), basta il referto del medico? O serve l’accertamento del macchinario di laboratorio? La risposta della Cassazione, con sentenza 1272/2018, è semplice: basta il medico.
Sentiamo la Corte Suprema: è chiaro che la normativa introdotta nel 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) a un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento. Il legislatore, cioè, ha voluto dettare una norma che, in considerazione dei possibili margini di aggiramento della prova rigorosa dell’effettiva sussistenza della lesione, imponga viceversa una prova sicura.
“Ciò è del tutto ragionevole se si riflette sul fatto che le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità sono, ai fini statistici che assumono grande rilevanza per la gestione del sistema assicurativo, le più numerose; per cui, nonostante il loro modesto contenuto economico, esse comportano comunque ingenti costi collettivi”, dice la Cassazione.
Ma c’è un ma. Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere – che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia – non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale. E “l’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza”.
Serve il medico, e quello può bastare. Con la sua esperienza, la sua sensibilità. Non si può ridurre tutto a un gelido test di un macchinario. Che peraltro non è neppure in grado di scovare numerose patologie, sia fisiche sia psicologiche. L’uomo non è un robot, un calcolatore: non gli puoi fare l’esame come fosse una vettura dal meccanico. L’uomo è un sistema complicatissimo, una creatura complicatissima.
L’auspicio è che non se ne debba più parlare: occorre rispetto per le vittime della strada e il loro dolore fisico e psicologico, che va risarcito per intero dopo un incidente.
FONTE automobilista.it
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