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Cos’è il CID?

Autore: Giuseppe Ferraiuolo (FONTE studiocataldi.it) | Pubblicato Novembre 2017 in Scelti per te

Tutto quello che c’è da sapere sul modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) .

Cos’è il CID

Il CID, o più correttamente modello CAI - Constatazione Amichevole di Incidente, è un modello che gli automobilisti possono utilizzare quando rimangono coinvolti in un incidente a due con un altro veicolo, per poter agevolmente descrivere la dinamica del sinistro inserendo tutti i dati richiesti, che sono quelli necessari per una corretta gestione delle pratiche risarcitorie.
Nel modello, infatti, sono contenute diverse caselle in cui è possibile indicare in maniera semplificata le informazioni relative ai conducenti e agli assicurati, la dinamica dell’incidente, eventuali feriti e testimoni, il luogo e l’orario in cui il sinistro si è verificato.
Il CID è in genere messo a disposizione degli assicurati gratuitamente dall’agenzia di assicurazione di riferimento. 

Come compilare il CID

La prima pagina del CID è la pagina più importante; in essa vi è una prima parte dedicata alle circostanze di tempo e di luogo dell’incidente e ad alcune informazioni essenziali.
Di seguito vi sono tre colonne: due laterali colorate e una centrale bianca.

Colonne colorate
Nelle colonne colorate di sinistra e di destra vanno inseriti tutti i dati dei soggetti e dei veicoli interessati, ovverosia quelli utili a identificare i contraenti/assicurati, i conducenti, i veicoli coinvolti, le compagnie di assicurazione presso le quali sono assicurati, i danni visibili su ciascun veicolo e i punti in cui i veicoli si sono urtati. A tale ultimo proposito, nel modello sono riportati i disegni di tre tipologie di veicolo (ciclomotore, automobile e camion) sui quali indicare il punto d’urto iniziale (non quelli successivi) con una freccia. Vi è infine un ultimo campo dedicato alle osservazioni personali dei sottoscrittori. Ognuna delle due colonne è dedicata a un veicolo (veicolo A e veicolo B).

Colonna centrale
Nella sezione centrale bianca, invece, sono indicate diverse tipologie di manovre o circostanze utili a descrivere la condizione di ciascun autoveicolo al momento dell’incidente. Ad esempio: “ripartiva dopo una sosta /apriva una portiera”, “stava parcheggiando”, “circolava su una piazza a senso rotatorio”, “in fermata / in sosta” e così via. Nel compilare il modello, bisogna quindi mettere una croce nelle caselle utili alla descrizione del sinistro.
In basso, infine, c’è uno spazio bianco dedicato alla realizzazione di uno schizzo dell’incidente al momento dell’urto.

Pagine successive
Nelle pagine successive alla prima, possono essere inserite ulteriori informazioni utili, relative, ad esempio, ai danni a terzi, ai testimoni e ai feriti.

Un CID è sufficiente
Ogni modello CID è composto dall’originale e da tre copie carbone. Pertanto, non è necessario che ogni conducente compili un proprio CID, ma è sufficiente compilare un solo modello e dividere le quattro copie tra le due parti interessate e le loro rispettive assicurazioni.

La firma del CID

Il valore del CID, come si può agevolmente dedurre da quanto sopra visto, dipende strettamente dalla firma e, di norma, il modello va sottoscritto da entrambi i conducenti: solo in tal modo, infatti, tutti e due restano vincolati da quanto in esso riportato senza grandi rischi di contestazioni, in quanto la possibilità di revocare quanto dichiarato è subordinata alla sussistenza di errore di fatto o violenza.
Se, invece, è solo uno dei conducenti a firmare il CID, questo vincolerà esclusivamente tale soggetto e non di certo l’altro conducente o soggetti terzi comunque coinvolti nel sinistro, che potrebbero non approvare quanto riportato (specie con riferimento alla dinamica dell’incidente, che è l’aspetto più frequentemente oggetto di contestazione).
In ogni caso, se l’altro conducente si rifiuta di firmare il CID, è comunque necessario che chi lo compila indichi almeno la marca, il modello e la targa del veicolo con il quale si è scontrato e la compagnia presso la quale questo è assicurato (ovverosia le informazioni richieste ai punti 7 e 8). Ovviamente, in ogni caso, più informazioni si inseriscono meglio è.

Il valore del CID

Nonostante il CID abbia tra le parti valore di confessione e piena prova, lo stesso non può dirsi nei rapporti tra i soggetti coinvolti e le proprie assicurazioni, che possono anche decidere di non procedere al risarcimento se, sulla base dei loro accertamenti, ritengono che quanto riportato sul modello non corrisponda a verità. Lo stesso può fare il giudice, nel caso in cui la vicenda venga portata alla sua attenzione.
In altre parole, tecnicamente il CID da solo non è utile a dimostrare in giudizio la dinamica di un incidente e le responsabilità, specie se presenta delle incongruenze e l’assicurazione lo contesti. In tal caso, quanto in esso contenuto può essere superato da una consulenza tecnica d’ufficio eventualmente disposta dal giudice.
Generalmente, però, se la dinamica riportata nella Constatazione Amichevole di Incidente non è anomala, le assicurazioni si attengono a quanto in essa riportato, soprattutto in presenza della doppia firma delle parti coinvolte.

I vantaggi del modello

In definitiva, è chiaro che compilare il CID a seguito di un incidente, specie se non intervengono le autorità, è un’operazione che comporta molteplici vantaggi nella corretta gestione e liquidazione del sinistro e che diviene essenziale per l’attivazione della procedura di indennizzo diretto (che permette all’assicurato di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore).
Oltretutto, a tal proposito va considerato che, dal momento della consegna del modello, l’assicurazione deve rispettare dei tempi certi per formulare al danneggiato un’offerta risarcitoria (o per comunicare il proprio diniego sul punto), che sono di 60 giorni, ridotti a 30 se il CID è a doppia firma.

La giurisprudenza sul CID

Si riportano qui di seguito alcune interessanti sentenze della Corte di cassazione sul modello di Constatazione Amichevole di Incidente.
“In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass. n. 12370/2016).
“La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. n. 4536/2016).
“Non opera alcuna presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), ai sensi del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5, comma 2, conv. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, non essendosi verificato alcuno scontro tra veicoli” (Cass. n. 25727/2014).

FONTE studiocataldi.it

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