Responsabilità medica: perdita di chance alla madre non avvisata delle malformazioni del feto
La Cassazione ricorda che l'onere di provare l'eventuale esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza grava sul genitore che agisce per il risarcimento del danno.
L'interruzione di gravidanza dopo i primi 90 giorni, ai sensi della legge numero 194/1978, è possibile in maniera eccezionale in caso di anomalie o malformazioni rilevanti del nascituro tali da poter rappresentare "un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna".
Tali anomalie, per la Corte di cassazione, sussistono sicuramente nel caso in cui il piccolo sia privo di entrambi gli arti superiori, senza che possa addursi, in senso contrario, la circostanza che la malformazione non sarebbe grave in quanto non inciderebbe sull'espletamento di attività fisiche e soprattutto psichiche da parte del bambino. Infatti, come si legge nella sentenza numero 25849/2017 (qui sotto allegata), per poter esercitare il diritto all'interruzione della gravidanza non è necessario né che ci si trovi di fronte a una malformazione grave, né che questa affligga le capacità intellettive del nato.
Responsabilità medica da nascita indesiderata: onere della prova
Il giudice, nel valutare la responsabilità medica da nascita indesiderata, deve considerare, sul piano probabilistico e tenendo conto delle prove offerte, se l'operato dei sanitari (e in particolare la mancata informazione circa le malformazioni del feto) abbia leso il diritto della donna di scegliere se interrompere o meno la gravidanza.
L'onere della prova dell'eventuale esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza grava in capo al genitore che agisce per il risarcimento del danno, il quale può assolverlo "tramite presumptio hominis, in base a inferenze ... quali il ricorso al consulto medico funzionale alla conoscenza dello stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva".
Adempiuto tale onere, è sul medico che grava la prova contraria.
FONTE studiocataldi.it
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