
Separazione consensuale Assegnazione della casa familiare e mantenimento

Il mio matrimonio è in crisi e sono in corso le trattative per una separazione consensuale. Mio marito sostiene che se voglio l’assegnazione della casa familiare, con cui continuerei a vivere con i nostri figli, mi spetta un assegno di mantenimento più basso. Vorrei qualche chiarimento in merito.
Innanzitutto deve essere chiarito che l’assegnazione della casa familiare non è una componente del mantenimento poiché la sua finalità è esclusivamente quella di tutelare la prole, che ha il diritto di continuare a vivere nel suo ambiente familiare.
Tuttavia i due provvedimenti si influenzano reciprocamente. Invero, la giurisprudenza sostiene che nel determinare l’assegno di mantenimento che un coniuge è tenuto a corrispondere all’altro si deve tenere conto del suo patrimonio complessivo, ivi compresa la disponibilità della casa familiare, specie se in comproprietà fra i coniugi.
Recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20858/2021, ha precisato che l’assegnazione esclusiva della casa familiare in comproprietà alla moglie incide sulla misura dell’assegno di mantenimento da disporre in suo favore perché l’occupazione dell’immobile impedisce all’altro coniuge titolare di poter mettere a frutto la sua quota. I giudici hanno stabilito che, una volta riconosciuto il diritto al mantenimento in favore del coniuge che richiede l’assegno, per determinarne l’importo è necessario tenere conto dei redditi dell’obbligato e “di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, e idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento delle rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Nell’ambito di tale valutazione, deve trovare spazio anche l’eventuale godimento della casa familiare, la cui assegnazione, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e dell’interesse della stessa a permanere nell’ambiente domestico, costituisce indubbiamente un’utilità suscettibile di apprezzamento economico sotto il duplice profilo del risparmio assicurato al coniuge convivente con i figli, rispetto alla spesa che dovrebbe sostenere per procurarsi un alloggio in locazione, dell’incidenza del relativo uso sulla disponibilità dell’immobile, con la correlata limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione spettanti al proprietario”.
Nella pratica si deve tener conto del risparmio di spesa che l’uso della casa familiare determina, e che altrimenti si dovrebbe sostenere a titolo di locazione, nonché del fatto che l’uso esclusivo dell’immobile si traduce in un pregiudizio per l’altro coniuge, che non può disporre della sua quota né trarne una rendita economica.
Avv. Patrizia Cappiello
Via dei Platani 11
(Parco Arancia - C.Commerciale Pallotta) Scala C 2^ Piano di Sorrento
Cell. 3391970892
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