
Responsabilità medica: più agevole l'accesso all'assicurazione per i medici libero-professionisti

Con l'entrata in vigore della Legge Lorenzin numero 3/2018, avvenuta lo scorso 15 febbraio, l'accesso alla copertura assicurativa per i medici che svolgono la propria attività in regime libero-professionale è divenuto più agevole.
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La recentissima riforma, infatti, ha modificato l'articolo 14 della Legge Gelli numero 24/2017, estendendo le funzioni del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, dalla stessa istituito, ricomprendendovi anche quella di rendere più semplice l'accesso alla copertura assicurativa da parte di tali categorie di medici.
Il Fondo di garanzia
Tale Fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale, da parte delle imprese che sono autorizzate a esercitare l'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla responsabilità sanitaria. Più precisamente, il contributo è destinato all'entrata del bilancio dello Stato e viene poi riassegnato al Fondo di garanzia.
Operativamente, invece, la gestione delle risorse del Fondo è affidata dal Ministro della salute, alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A., previa apposita convenzione.
Le altre funzioni del Fondo
Come detto, la funzione di rendere più agevole l'accesso alla copertura assicurativa da parte dei medici che svolgono la propria attività in regime libero-professionale è solo una delle funzioni affidate al Fondo.
Questo, infatti, è stato originariamente previsto dalla legge Gelli per risarcire i danni derivanti da responsabilità medica quando:
i danni siano di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o dall'esercente la professione sanitaria,
la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro (o successivamente) si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa,
la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice o per la sua sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo.
FONTE studiocataldi.it
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