Danneggiato non fa ispezionare il veicolo: risarcimento negato
Il danneggiato da sinistro stradale non può pretendere il risarcimento dei danni lamentati se ha impedito alla compagnia di formulare un’offerta di ristoro negando di ispezionare il mezzo.
Questo il principio espresso dalla III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 1829 del 25 gennaio 2018) che ha rigettato il ricorso formulato da un uomo il quale, pur avendo subito dei danni alla propria bicicletta nel contesto di un sinistro stradale, aveva impedito agli incaricati della compagnia di ispezionare il cicloveicolo.
Viene osservato che, in ambito di assicurazione obbligatoria RCA, ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (cd. Codice delle assicurazioni private), l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal soggetto danneggiato che, in palese inosservanza dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia reso impossibile alla compagnia di porre in essere tutte quelle operazioni prodromiche alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice.
Alla luce del principio di diritto suesposto, nella fattispecie de qua, avendo il giudice di merito accertato, con insindacabile giudizio in fatto, che l’uomo, contravvenendo ai doveri di correttezza e buona fede (in particolare l’art. 1175 cod. civ. veniva esplicitamente richiamato nella sentenza impugnata), si è sottratto all’ispezione della bicicletta, attività fondamentale alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla conseguente formulazione dell’eventuale e congrua offerta risarcitoria. Ciò ha condotto il collegio di legittimità al rigetto del ricorso e alla conferma della pronuncia di improponibilità della domanda.
Ancor più in dettaglio, il danneggiato, tra i motivi del ricorso, aveva sostenuto che nell’ordinamento difetti una norma che legittima il potere di ispezione da parte della compagnia: per il collegio di giudici ermellini, al contrario, si applica quanto statuito all’articolo 145 del Codice delle assicurazioni private che, inoltre, manifesta un intento deflattivo, essendo palese la finalità di ottimizzazione del contenzioso giudiziario, anche da controversie bagatellari nell’ambito dei risarcimenti da sinistri stradali.
La meta individuata dalla legislazione de qua, infatti, si concretizza nel procedimento regolato all’art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel disporre un intervento operativo della compagnia nella fase della trattativa precedente a qualsiasi controversia giudiziaria, si incentra su una risoluzione bonaria e preventiva rispetto alla causa civile.
FONTE altalex.com
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