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Se cade un ramo di albero sull’auto il Comune risarcisce?

Autore: FONTE laleggepertutti.it a cura di Giuseppe Ferraiuolo | Pubblicato Dicembre 2017 in Scelti per te

Hai lasciato la tua auto parcheggiata sotto casa come tutte le sere. La notte è tempestosa: lo si capiva già dalle nuvole rosa all’imbrunire. Vento, fulmini e grandine si abbattono sulla città. La pioggia inonda le strade e la gente si chiude in casa. Un normale scenario invernale a cui, però, non tutti i Comuni sono pronti a far fronte. Alcune amministrazioni locali sembrano prendere i temporali come eventi eccezionali: l'asfalto si apre di buche, il traffico impazzisce, i margini dei marciapiedi si allagano per l’assenza di canali di scolo. In tutto questo il ramo di un albero sotto cui avevi lasciato la tua macchina cade e rompe tettuccio e vetro. Il danno è consistente e non intendi procedere alla riparazione con i tuoi soldi. Così chiedi il risarcimento al Comune. Mandi una raccomandata con una diffida, perché venga avviata la pratica con l’assicurazione, ma dall’ufficio ti rispondono “picche”. Secondo infatti il legale dell’ente, il temporale di forza superiore alla media è un evento imprevedibile – un «caso fortuito» – che esonera l'amministrazione dall'obbligo dell'indennizzo. Ti sembra assurdo: a tuo avviso il ramo era già inclinato e se solo fosse stato potato per tempo non ci sarebbe stato alcun danno. Chi dei due ha ragione? Se cade un ramo di albero sull'auto il Comune risarcisce? La risposta è stata data dalla giurisprudenza con una serie di sentenze che hanno affrontato, a più riprese, questo caso tutt'altro che particolare e isolato.
Il codice civile stabilisce che l'ente proprietario della strada è responsabile per tutti i danni procurati agli automobilisti dal suolo pubblico o da ciò che vi si trova. Buche, carcasse di pneumatici, pietre non segnalate: la responsabilità per qualsiasi ostacolo che danneggi un'auto o il suo conducente ricade sul Comune. Ma se la P.A. dimostra che l'evento è frutto di un evento «imprevedibile e inevitabile» (il cosiddetto «caso fortuito») nessuna colpa le può essere addebita e, pertanto, la riparazione dell'auto ricade sul suo proprietario.
Di solito un temporale non viene considerato un caso fortuito salvo che si tratti di un evento climatico eccezionale. La prova dell'eccezionalità grava comunque sul Comune, il quale dovrà anche dimostrare, magari tramite apposita perizia, che l’albero in questione è stato regolarmente mantenuto in salute.
Bisogna quindi verificare due circostanze:
le condizioni in cui si trovava l'albero o il ramoprima della caduta: se queste potevano ragionevolmente far prevedere il danno, il Comune è responsabile;
l'impetuosità dell'evento atmosferico: tanto più questo rientra nelle “medie stagionali” tanto più facile sarà dimostrare la responsabilità della pubblica amministrazione. Secondo la Cassazione la tromba d'aria rientra in uno di quei casi fortuiti che escludono la responsabilità dell'amministrazione.
Al cittadino basta dimostrare semplicemente il danno e la causa del danno: ossia la rottura dell'auto e il nesso con la caduta del ramo dall’albero. Invece il Comune, se vuole andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver potato l'albero e mantenuto in salute.
Diversa è la soluzione se l'albero o il ramo è di proprietà privata e, pur piantato in un terreno chiuso, accede alla strada pubblica. In tal caso, secondo la giurisprudenza, il Comune non è responsabile. In tal caso, non c'è colpa della P.A. per i danni provocati dalla caduta di un albero al veicolo in sosta su una piazzola. L'obbligo di custodia gravante sull'ente riguarda, infatti, la strada, e non i terreni con essa confinanti, ovvero le piante che su tali terreni insistono; né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo al Codice della Strada, nella parte in cui estende l'obbligo di manutenzione e controllo dell'ente proprietario della strada alle sue pertinenze; difatti come tali non sono qualificabili i terreni che con la strada confinano, bensì soltanto la piazzola di sosta.
Secondo alcune sentenze del giudice di pace:
Il Comune, quale custode dei beni del proprio verde urbano, è responsabile dei danni provocati da tali beni e, pertanto, deve rispondere dei darmi cagionati alla carrozzeria di autovettura, regolarmente in sosta, dalla caduta di una pigna distaccatasi dal ramo di un albero;
L'intervenuto danneggiamento di un’auto in sosta in seguito alla rovinosa caduta a terra di un albero ivi insistente non può ricondursi nelle cause di sinistro disciplinate dalle norme del Codice della Strada, bensì ad una ipotesi di responsabilità oggettiva dell’ente proprietario per la scarsa manutenzione dell'arbusto.

FONTE laleggepertutti.it