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Chi deve garantire un prodotto difettoso? Quanto dura la garanzia?

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Luglio 2020 in Attualità

In caso di acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso a cui sono destinati, il consumatore è tutelato dalla garanzia legale che è prevista dal Codice del Consumo agli articoli 128 e seguenti e può essere fatta valere direttamente nei confronti del venditore del bene, anche se diverso dal produttore.
In presenza di un difetto il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene da parte del venditore, se questi non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo. La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere entro due mesi dalla scoperta del vizio. I difetti di fabbricazione spesso non dipendono dal rivenditore ma il Codice del Consumo lo ritiene comunque responsabile nei confronti del consumatore, almeno in prima battuta, in quanto il contratto di compravendita è stato stretto tra consumatore e rivenditore e il produttore è considerato solo una terza parte.
Si distingue e si somma alla garanzia legale la garanzia commerciale (o convenzionale) che viene offerta dal produttore, si tratta di una garanzia facoltativa, nasce solo per motivi di marketing, può variare da produttore a produttore e permette di rivolgersi direttamente ai centri di assistenza.
La garanzia legale opera anche tra le imprese, si parla di garanzia business to business e consiste nella garanzia prestata dall’impresa venditrice a quella acquirente, essa dura solo un anno dalla consegna del prodotto e ha riflessi, seppure indiretti, sulla parallela garanzia tra il consumatore e il rivenditore finale.
Potrebbe accadere che il negoziante venda i beni che ha acquistato dopo un tempo che può essere di diversi anni dopo aver ricevuto la merce. In questi casi non opera più la garanzia business to business tuttavia il Codice del Consumo gli riconosce il diritto di rifarsi dei costi sostenuti per indennizzare il cliente finale nei confronti del soggetto dal quale lui ha acquistato il bene, produttore o distributore che sia.
Nel caso delle cosiddette “vendite a catena” l’acquirente finale, così come i singoli rivenditori, si possono rivalere solo nei confronti del soggetto che, nella catena di vendita, si trova immediatamente prima, ossia nei confronti del fornitore che gli ha venduto i prodotti poi risultati difettosi. Tale diritto di regresso va esercitato entro un anno dall’esecuzione della prestazione di garanzia.

Avv. Patrizia Cappiello
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