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Bombole di gas per uso domestico Divieti ed accortezze

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Febbraio 2021 in Attualità

Mentre riempivo la bombola di gas per la mia stufa a un distributore di GPL sono stato fermato dalla Guardia di Finanza che mi ha elevato un verbale di 1.333 euro. Posso fare ricorso?

Ricaricare le bombole di gas per uso domestico ai distributori stradali è vietato oltre che estremamente pericoloso. Si tratta di una pratica illecita punita dall’articolo 18 del Decreto legislativo n.128 del 22 febbraio 2006 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 4.000 per il cliente che ha autorizzato il riempimento della bombola e da 5.000 a 10.000 per il benzinaio che le riempie.
Il verbale redatto dalla Guardia di Finanza non è titolo esecutivo come i verbali per violazione del Codice della strada ma un verbale di accertamento a cui segue, se non pagato, un’ordinanza ingiunzione dell’organo competente, che è l’Agenzia delle Dogane. Si tratta del procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge 689/81 che si articola in due fasi: la prima, finalizzata ad accertare la violazione da parte dell’organo accertatore, che redige il verbale di accertamento, e la seconda finalizzata ad irrogare la sanzione nei confronti del soggetto responsabile mediante l’ordinanza ingiunzione.
Il verbale di accertamento permette una definizione agevolata del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione, col pagamento in misura ridotta della cifra più favorevole tra il doppio del minimo o la terza parte del massimo, nel caso in esame 1.333 corrispondono proprio al terzo di 4.000 che è più favorevole rispetto al doppio del minimo.
Se il destinatario del verbale non vuole pagare il verbale di accertamento ha diritto, prima dell’emissione del provvedimento sanzionatorio (l’ordinanza ingiunzione), al contraddittorio: è l’opportunità per far valere tutte quelle ragioni che non è stato possibile dimostrare al momento in cui è stato formato il verbale di accertamento e consiste nella possibilità di proporre scritti difensivi, depositare documenti e nel diritto di chiedere la propria audizione personale e la rateizzazione della sanzione. Sono facoltà che il trasgressore può esercitare anche cumulativamente e senza particolari formalità, purché nel rispetto del termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica o dalla contestazione della violazione.
L’Agenzia delle Dogane, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In questa fase viene irrogata la sanzione individuata tra il minimo e il massimo e tenendo conto dell’eventuale recidiva del trasgressore.
Contro l’ordinanza-ingiunzione si può ancora ricorrere, entro 30 giorni dalla sua notificazione, proponendo opposizione dinanzi al Giudice competente a norma dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Il procedimento in esame comporta un iter piuttosto lungo che vede coinvolte diverse leggi e decreti, al termine si può essere costretti a pagare una cifra decisamente più alta di quella iniziale così come può capitare di vincere il ricorso perché l’organo competente non ha seguito correttamente e nei tempi tutti i passaggi prescritti dalle norme. In ogni caso il consiglio è di presentare uno scritto difensivo solo laddove vi siano valide ragioni da far valere e, nel dubbio, rivolgersi a un legale competente.

Avv. Patrizia Cappiello
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