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Donazioni e comunione dei beni: dubbi e perplessità

Autore: avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Gennaio 2017 in Attualità

I miei genitori vogliono aiutarmi economicamente per acquistare casa. Sono sposato in regime di comunione dei beni, vorrei sapere se anche la casa entrerà nella comunione.

La regola generale fissata dal co­dice civile stabilisce che l’acqui­sto di beni immobili successivo al matrimonio non rientra nella comu­nione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto davanti al notaio e sempre che di esso sia stato parte anche l’altro coniuge, ovvero lo abbia sottoscritto. 

Nel caso di donazione indiretta, cioè quando i donanti (i genitori) donano al figlio (anche se coniugato e in re­gime di comunione legale dei beni) la somma di denaro necessaria per l’acquisto di una casa, affinché sia direttamente quest’ultimo ad acqui­starlo, intestandolo a sé medesimo, l’immobile non rientrerà nella predet­ta comunione dei coniugi. Tale effetto è automatico e non è necessaria al­cuna formalità davanti al notaio, da parte dell’altro coniuge.
Tuttavia, se i genitori erogano al figlio solo una minima parte della somma necessaria per l’acquisto, tanto da ri­sultare irrilevante rispetto alla somma finale, mentre il resto del prezzo viene corrisposto con denaro proveniente dai coniugi, l’immobile rientra nella comunione e, in caso di separazione della coppia, va diviso al 50% (Cass. sent. n. 1630/15 del 28.01.2015).
Pertanto, la donazione indiretta non necessita dell’atto pubblico davanti al notaio e della presenza dei testimoni solo quando copre l’intero valore del bene o la maggior parte di esso.