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Assegno senza clausola 'non trasferibile?

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Giugno 2021 in Attualità

Ho ricevuto un verbale per aver emesso un assegno senza la clausola “non trasferibile”, si trattava di un vecchio libretto di assegni che ho utilizzato per chiudere un conto corrente e versare quello che avevo sul conto bancario che utilizzo di solito, perciò era un assegno fatto da me in mio stesso favore. Posso fare ricorso?


La normativa antiriciclaggio, introdotta con il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, prevede all’art. 49 comma 5 che “gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. L’attuale soglia, pari a 1.000 euro, è stata introdotta a dicembre 2011 con il D.L. n. 201.
Dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno “non trasferibile”, se invece l’importo è inferiore a 1.000 euro l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola, purché venga comunque indicato il nominativo del beneficiario.
Chi emette e chi incassa un assegno privo della clausola “non trasferibile” può incorrere in sanzioni anche molto elevate: per assegni di importi inferiori a 30.000,00 euro l’entità della sanzione minima è pari al 10% dell’importo trasferito altrimenti la sanzione amministrativa pecuniaria va da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Di solito l’addetto allo sportello bancario si accorge della mancanza e invita il cliente a correggere l’assegno ma può capitare che per distrazione lo accetti, in questo caso scatta la segnalazione, da parte degli organi di controllo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che eleva un verbale di accertamento ai sensi della Legge n. 689 del 1981.
Detto verbale può essere archiviato col pagamento dell’oblazione indicata oppure può essere impugnato presentando degli scritti difensivi all’organo emittente, che è la Ragioneria Territoriale dello Stato del luogo ove è avvenuto l’illecito.
Gli scritti difensivi rappresentano un ricorso gerarchico interno in cui si possono sollevare le eccezioni e giustificazioni che si ritengono più opportune e, nel caso in esame, si può certamente invocare che il titolo non ha mai circolato. Invero, lo scopo della normativa antiriciclaggio è quello di evitare il riciclaggio di denaro illecito che, certamente, non si verifica nel caso in cui il beneficiario coincide con l’emittente e versa il titolo sul proprio conto corrente.
Tra l’altro, se l’assegno riporta l’intestazione “a me medesimo”, può essere impiegato solo per l’incasso da parte del traente e la legge ne vieta la girata a favore di altri soggetti lasciando come unica soluzione l’incasso diretto. Pertanto, il nostro lettore ben potrà presentare degli scritti difensivi (da solo o con l’ausilio di un avvocato) invocando che non si è verificata la violazione perché per aversi ciò è necessario che il trasferimento intercorra tra “soggetti diversi” ovvero tra soggetti costituenti distinti “centri di interesse”.

Avv. Patrizia Cappiello
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