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Pergotenda sul terrazzo servono i permessi?

Autore: avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Giugno 2018 in Cultura

Vorrei installare una pergotenda sul mio terrazzo per poterlo vivere durante l’estate, devo chiedere qualche permesso al comune?

La pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed imme­diatamente rimovibile, non necessita di al­cun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.
Il Consiglio di Stato ha recentemente chia­rito le regole per definire correttamente il regi­me da applicare a pergolato, gazebo, veranda e pergotenda. Si tratta di opere spesso al limite tra l’attività di edilizia libera e la necessità di ri­chiedere un titolo edilizio.
In generale sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sul­le dimensioni, per stabilire in quale regime rientrano: edilizia libera, comunicazione all’amministrazione o permesso di costruire. Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 306/2017, ha fatto chiarezza fornendo una sorta di vademecum per orientarsi sul cor­retto regime edilizio in cui rientrano tali opere.
Ecco le definizioni edilizie secondo il Con­siglio di Stato.
Il pergolato: è una struttura aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore, non ne­cessita di titoli abilitativi edilizi. Qualora ven­ga ricoperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile è as­soggettata alle regole per la realizzazione di tettoie.
Il gazebo: è una struttura leggera, non ade­rente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili. Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli abilitativi edili­zi; nel caso sia affisso al suolo è necessario il per­messo di costruire.
La veranda: è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o por­tico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmen­te apribili. La veranda necessita del permesso di costruire, in quanto determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma.
La pergotenda: è una struttura leggera destina­ta a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle uni­tà abitative (terrazzi o giardini) e viene installata per soddisfare esigenze non precarie. La pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la desti­nazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, non necessita di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le atti­vità di edilizia libera.
Nella sentenza in precedenza richiamata, il Consi­glio di Stato si è dovuto esprimere sulla legittimità di un pergolato con teli plastificati ed il conseguente or­dine, da parte del Comune, di demolizione delle opere edilizie abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Si trattava, in pratica, di un pergolato coperto e chiuso con teli plastificati che il TAR Salerno aveva ri­tenuto abusivo perchè l’opera, sebbene realizzata con materiale plastico agevolmente amovibile, rifletteva esigenze di carattere non meramente temporaneo, con la conseguente trasformazione urbanistico-edili­zia del territorio.
Invece il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opera in questione rientri nella categoria della pergotenda realizzata con teli amovibili, priva delle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farla conno­tare come componenti edilizie di copertura o di tam­ponatura di una costruzione. In particolare, la struttu­ra portante è destinata unicamente al sostegno di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile. Rientra, quindi, nella catego­ria dei pergolati e pertanto non necessita del per­messo di costruire.