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Agenzie Immobiliari: le provvigioni sono sempre dovute?

Autore: a cura dell'avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Novembre 2017 in Cultura

Ho messo in vendita la mia casa affidandomi a un’agenzia che ha preteso firmassi la clausola di esclusiva. Un mio vicino, a cui ho rivelato la mia intenzione, vorrebbe acquistare l’appartamento. L’agenzia potrebbe impedirlo?


Il cliente che decide di avvalersi dell’interven­to dell’agenzia immobiliare sottoscrive un contratto. Le agenzie immobiliari svolgono l’attività di mediazione tra il cliente che desidera vendere il bene e gli eventuali compratori che desiderano invece acquistarlo, e viceversa.
I contratti che legano il cliente alle agenzie immobiliari possono essere in esclusiva o non in esclusiva. La clausola di esclusiva ha la funzione di impedire al cliente di rivolgersi ad altri media­tori, il proprietario non potrà neanche contattare personalmente eventuali acquirenti, se trova egli stesso un cliente e con questi conclude il contratto potrebbe essere condannato a pagare all’agenzia immobiliare originariamente incari­cata, la penale o, comunque, la provvigione (a seconda di quello che è previsto in contratto).
L’unico modo, dunque, per liberarsi del vin­colo è quello di attendere la normale scadenza del contratto. Tuttavia, laddove l’immobile ven­ga venduto dopo la scadenza del mandato a una persona in precedenza segnalata dal mediatore questi potrà comunque pretendere la sua prov­vigione.
Il venditore può anche recedere preventi­vamente dal contratto, mediante lettera rac­comandata inoltrata all’agenzia immobiliare, tuttavia non senza conseguenze. Per conoscere gli effetti di tale decisione è necessario leggere attentamente il contratto che, ad esempio, può prevedere delle penali o il pagamento di spese, infatti, salvo accordi diversi, ai sensi del Codice Civile, il mandante, ossia il cliente, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal mandatario, ossia l’agenzia, per l’adempimento del contratto di mandato, ossia di vendita o acquisto di immo­bile.