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Agenzie Immobiliari: le provvigioni sono sempre dovute?
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Ho messo in vendita la mia casa affidandomi a un’agenzia che ha preteso firmassi la clausola di esclusiva. Un mio vicino, a cui ho rivelato la mia intenzione, vorrebbe acquistare l’appartamento. L’agenzia potrebbe impedirlo?
Il cliente che decide di avvalersi dell’intervento dell’agenzia immobiliare sottoscrive un contratto. Le agenzie immobiliari svolgono l’attività di mediazione tra il cliente che desidera vendere il bene e gli eventuali compratori che desiderano invece acquistarlo, e viceversa.
I contratti che legano il cliente alle agenzie immobiliari possono essere in esclusiva o non in esclusiva. La clausola di esclusiva ha la funzione di impedire al cliente di rivolgersi ad altri mediatori, il proprietario non potrà neanche contattare personalmente eventuali acquirenti, se trova egli stesso un cliente e con questi conclude il contratto potrebbe essere condannato a pagare all’agenzia immobiliare originariamente incaricata, la penale o, comunque, la provvigione (a seconda di quello che è previsto in contratto).
L’unico modo, dunque, per liberarsi del vincolo è quello di attendere la normale scadenza del contratto. Tuttavia, laddove l’immobile venga venduto dopo la scadenza del mandato a una persona in precedenza segnalata dal mediatore questi potrà comunque pretendere la sua provvigione.
Il venditore può anche recedere preventivamente dal contratto, mediante lettera raccomandata inoltrata all’agenzia immobiliare, tuttavia non senza conseguenze. Per conoscere gli effetti di tale decisione è necessario leggere attentamente il contratto che, ad esempio, può prevedere delle penali o il pagamento di spese, infatti, salvo accordi diversi, ai sensi del Codice Civile, il mandante, ossia il cliente, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal mandatario, ossia l’agenzia, per l’adempimento del contratto di mandato, ossia di vendita o acquisto di immobile.
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