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La Mediazione e la Negoziazione assistita

Autore: Avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Maggio 2015 in Cultura

Durante la scorsa riunione l’amministratore ci ha informati che è necessario nominare un avvocato perché il condominio è stato invitato ad una mediazione per dirimere una questione con uno dei condomini. Di cosa si tratta? È necessario farsi assistere da un legale?

Alcune controversie possono essere definite senza ricorrere in tribunale, si parla di definizione stragiudiziale, ne sono un esempio gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita.
Entrambe possono essere facoltative o obbligatorie, a seconda che siano state scelte come strumento per dirimere la lite dalle parti o siano condizione di procedibilità per un eventuale giudizio.

La MEDIAZIONE è quella “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato.
La mediazione viene introdotta con una istanza da presentarsi ad uno degli organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente compete per il giudizio ed ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare.
Una volta intrapreso il procedimento di mediazione, viene fissato un incontro preliminare tra le parti nel corso del quale il mediatore designato informa le stesse sulla funzione e le modalità di svolgimento della procedura.

In questo primo incontro, fissato non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, il mediatore ha il compito di verificare l’effettiva possibilità di un accordo e, qualora emerga l’impossibilità dello stesso, questa diverrà condizione sufficiente per la procedibilità dell’azione giudiziaria, in questo caso nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione. Se invece la mediazione riesce, l’accordo viene verbalizzato e sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti ed il verbale di conciliazione avrà efficacia di titolo esecutivo.

La NEGOZIAZIONE ASSISTITA è un accordo mediante il quale “le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati …” quindi le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato e il compenso di quest’ultimo rimane a carico delle parti.
La negoziazione assistita può essere volontaria, cioè essere scelta dalle parti (in questo caso non può avere ad oggetto diritti indisponibili né vertere in materia di lavoro) mentre è obbligatoria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro e in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto.
Il procedimento viene avviato con l’invito scritto alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’invito deve specificare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata e dell’esecuzione provvisoria. La controparte, nei trenta giorni dalla ricezione, può rifiutare l’invito, non aderire o aderire allo stesso. Se l’invito è rifiutato o non accettato nel termine sopra detto, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine (30 giorni) decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Se la controversia viene definita con un accordo questo deve essere sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati e costituisce titolo esecutivo.