Volo dei droni quando è vietato?
Il figlio dei miei vicini di casa si esercita a far volare un drone sul suo terrazzo di fronte alle mie finestre e sul cortile condominiale, vorrei sapere in quali spazi può farlo volare liberamente e quando il suo uso può essere vietato.
I droni, usati per svago, per scopi fotografici o per lavoro, sono in forte aumento, così come la normativa che ne disciplina l’uso. Le regole vengono distinte a seconda del tipo di drone. Ce ne sono di due tipi: Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) utilizzati per fini ricreativi e sportivi e Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) utilizzati per scopi lavorativi e di sicurezza che necessitano di apposito brevetto.
In caso di droni utilizzati a fini ricreativi e dotati di mezzi di ripresa, occorre agire in modo prudente per evitare di ledere la privacy altrui. I droni per uso ricreativo e fotografico non necessitano di alcun attestato, autorizzazione o corso, si possono acquistare e utilizzare subito purchè venga rispettata la sicurezza delle persone su cui si sorvola. Per essi vige, in generale, il divieto di sorvolo in agglomerati urbani e assembramenti di persone, è pertanto vietato usare un drone in una spiaggia, durante una festa o un ricevimento, ma anche nell’ambito dei condomini.
Quindi, per rifarci al caso in esame, non si può lanciare un drone dal proprio terrazzo e fargli sorvolare i balconi degli altri condomini. Anche nelle zone di proprietà esclusiva, quale può essere la propria terrazza, il volo non può avvenire, in quanto trattandosi di uno stabile condominiale, si rientra nel concetto di area popolata. Il volo in aree popolate è vietato, così com’è illecita la ripresa di immagini in zone di privata dimora e la loro diffusione senza il consenso degli interessati.
Le regole sulla privacy vanno rispettate non solo per una questione di civiltà e rispetto, ma anche perché la loro violazione può comportare una denuncia penale. L’interferenza nella vita privata altrui è un reato ed un drone è certamente in grado di realizzarla.
Recentemente sull’argomento è intervenuta l’Autorità garante per la Privacy, la quale ha puntualizzato una serie di regole sul corretto uso dei droni. In particolare, quando si fa volare un drone munito di fotocamera in un luogo pubblico e si condividono sui social network le riprese effettuate, occorre evitare di diffondere immagini che contengano dati sensibili, come primi piani, indirizzi o targhe di veicoli perché si potrebbe recare molestia ai sensi dell’art. 833 c.c., in base al quale si considerano illeciti gli atti posti in essere al solo fine di nuocere o molestare il prossimo (il cosiddetto “divieto di atti emulativi”). Le conseguenze possono essere anche penalistiche, allorché la condotta tenuta integri il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.).
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