Buca poco profonda e facilmente evitabile, no al risarcimento
In assenza del nesso causale tra la caduta e la buca poco profonda la pretesa risarcitoria va respinta.
Una buca poco profonda e facilmente evitabile prestando la dovuta attenzione. La Cassazione, sulla base di tali rilievi, ha respinto la domanda di risarcimento presentata da una signora nei confronti del Comune a seguito di una caduta. La donna si era infortunata nel corso di una festa paesana a causa, a suo dire, della presenza di una buca sulla strada.
La pretesa risarcitoria era stata accolta in primo grado, ma la decisione del Tribunale era stata ribaltata in sede di appello. Gli eredi avevano quindi presentato ricorso davanti alla Suprema Corte. A loro avviso il giudice a quo aveva erroneamente ritenuto che i fatti non fossero inquadrabili nell’ipotesi normativa ex art.2051 c.c.
L’applicazione di tale norma, relativa al danno cagionato da cosa in custodia, avrebbe posto a carico del custode, ovvero il Comune, l’obbligo di provare l’esistenza del fortuito.
I Giudici del Palazzaccio, con l’ordinanza n. 7887/2018, hanno evidenziato come in primo grado la domanda era stata inquadrata come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Successivamente, con un accertamento non suscettibile di riesame, la Corte territoriale aveva affermato l’insussistenza di prove sia in relazione al fatto che la buca fosse realmente un’insidia, sia circa l’esistenza di un nesso di causalità tra la buca e l’evento lesivo.
Il giudice a quo, inoltre, aveva sottolineato come la buca fosse poco profonda e di modeste dimensioni; pertanto poteva essere evitata prestando una semplice attenzione nel camminare.
La Suprema Corte ha ritenuto di condividere tale orientamento respingendo il ricorso, in quanto infondato. Gli Ermellini hanno ritenuto irrilevante stabilire se la domanda fosse stata posta effettivamente ai sensi dell’art. 2043 ovvero dell’art. 2051 c.c.
La mancanza della prova positiva dell’esistenza del nesso di causalità tra la caduta e la buca condurrebbe in ogni caso al rigetto del ricorso; l’onere della prova dell’esistenza di tale nesso sarebbe a carico del danneggiato anche nell’ipotesi di applicazione dell’art. 2051 c.c. fin dal giudizio di primo grado.
Fonte responsabilecivile.it
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