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Cartelle esattoriali e fermo amministrativo

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Novembre 2019 in Attualità

Mio padre non ha pagato alcune cartelle esattoriali e ha ricevuto un preavviso di fermo amministrativo della nostra auto, che è intestata a entrambi. Sul libretto dell’auto risultiamo tutti e due ma sul foglio del PRA risulta solo mio padre, in quanto primo intestatario dell’auto. E legittimo procedere al fermo, visto che il veicolo è cointestato e serve prevalentemente a me per andare a lavoro?

Il fermo amministrativo è illegittimo se l’auto è cointestata a due soggetti di cui uno solo è debitore verso l’agente della riscossione.
La visura effettuata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) consente di individuare i dati anagrafici di tutti gli eventuali comproprietari del veicolo, quindi non importa se il debitore sia o meno il primo intestatario.
Appare pacifico ed incontestato in giurisprudenza che affinché vi possa essere il fermo del bene mobile del debitore è necessario che quest’ultimo sia proprietario del 100% e non di una parte soltanto, non potendosi sottoporre a fermo una parte dell’autoveicolo stante la sua unitarietà. L’articolo 86 comma 1 DPR 602/1973 recita: decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50 c. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri. Applicare il fermo amministrativo su un veicolo di due soggetti, di cui uno solo è debitore nei confronti dello Stato, precluderebbe anche al non debitore il diritto di circolare, il ché è contrario al dettato della legge. Perciò deve ritenersi oggettivamente inapplicabile il fermo di un veicolo comune a più proprietari quando non tutti sono debitori verso l’agente della riscossione.
Il comproprietario non debitore, una volta che il provvedimento di fermo venisse iscritto al PRA, anche se acquistasse la piena proprietà del bene liquidando il comproprietario debitore, non potrebbe usare il veicolo dal momento che il fermo amministrativo permarrebbe comunque a tutela dell’azione esecutiva promossa dalla Pubblica Amministrazione creditrice, restando intrappolato in un circolo vizioso.
Venendo alle soluzioni del problema:
il debitore può pagare o chiedere la rateazione della somma ingiunta e, con il pagamento della prima rata, ottenere la sospensione del provvedimento;
il comproprietario non debitore può impugnare il provvedimento dinanzi al giudice competente per territorio.

Avv. Patrizia Cappiello
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