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In Italia è permesso il suicidio assistito?

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Gennaio 2020 in Attualità

Il suicidio assistito è l’aiuto medico e amministrativo fornito a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio. Il tema è oggetto di forte dibattito internazionale, sia per questioni di natura religiosa sia per questioni di natura etica. In alcune nazioni, tra le quali il Belgio e la Svizzera, il suicidio assistito è permesso a patto del rispetto di condizioni che variano da ordinamento a ordinamento. Per esempio, in Svizzera la persona che vuole accedere al suicidio assistito deve trovarsi in condizioni di “sofferenza inguaribile”, essere adeguatamente informata sulle alternative e capace di intendere e di volere.
In Italia chi agevola l’esecuzione dell’altrui suicidio commette reato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 580 del codice penale: chiunque determini altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Tuttavia la Corte Costituzionale, lo scorso 25 settembre, ha espresso un parere rispetto alla illegittimità costituzionale dell’articolo in questione prevedendo una deroga alla sua applicazione (non punibilità).
Secondo la Corte, l’art. 580 c.p., pur redatto dal legislatore del 1930, assolve ancora, alla luce del vigente quadro costituzionale, allo scopo di impedire che persone in difficoltà, le quali decidano di porre in atto gesti estremi, subiscano interferenze di ogni genere. 
Nondimeno, vi è il diritto della persona, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, di rifiutare il trattamento sanitario, alla base della legge n. 219/2017 (legge sul biotestamento), che riconosce a ogni persona il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario anche se da ciò ne possa conseguire la morte.
Pertanto, l’attuale quadro normativo appare contraddittorio, posto che il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario, anche se indispensabile a mantenerlo in vita, ma per converso non può mettergli a disposizione trattamenti finalizzati a provocarne direttamente la morte. 
Ne consegue che l’unico modo di cui dispone il malato tenuto in vita artificialmente per lasciarsi morire è quello di rifiutare i trattamenti di sostegno vitale avviandosi, però, a un decesso lento, quindi fonte di una nuova sofferenza. In definitiva, tale divieto limita la libertà di autodeterminazione del malato, poiché gli impedisce di scegliere la terapia finalizzata a ottenere un decesso rapido.        
Ed è proprio considerando questi aspetti che la Corte Costituzionale ha chiarito i presupposti della non punibilità dell’aiuto al suicidio. In primo luogo, il paziente deve essere una persona affetta da una patologia irreversibile e tenuta in vita in modo artificiale attraverso trattamenti di sostegno vitale quali la ventilazione, l’idratazione o l’alimentazione artificiali. Pur versando in tali condizioni, però, la persona deve essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli, previa adeguata informazione su ogni aspetto della patologia, e tale capacità deve essere accertata nelle forme e con le garanzie previste dalla predetta legge. Ancora, al paziente deve essere garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione di cure palliative previste dalla legge n. 38/2010, in quanto l’eliminazione della sofferenza potrebbe dissuadere il paziente dal voler morire. La verifica di tali presupposti deve rimanere affidata soltanto a strutture pubbliche del servizio sanitario.  
In definitiva, l’Italia si sta predisponendo al suicidio assistito ma ci sono ancora incertezze che impongono un intervento legislativo, e ciò in quanto la condotta di aiuto al suicidio è rimasta in via generale penalmente rilevante, con l’eccezione del caso in cui, alle condizioni previste, un medico somministri un trattamento letale al paziente dipendente da cure di sostegno vitale. Tuttavia non vi è nessun obbligo in capo al medico di procedere a tale aiuto, dovere e liceità della condotta che può derivare solamente da una legge specifica.

Avv. Patrizia Cappiello
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