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Diritto di visita ai figli ai tempi del Covid

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Aprile 2021 in Attualità

Abito in un comune diverso da quello della mia ex moglie, con cui vive nostro figlio e che mi impedisce di frequentare ogni qual volta viene disposta la zona rossa. È corretto?
Ai tempi del coronavirus i rapporti genitoriali nelle famiglie separate sono stati investiti da numerose criticità, sia di natura economica sia relative al diritto di visita. È opportuno premettere che gli obblighi relativi al mantenimento e all’esercizio del diritto di visita, poiché sono relativi al diritto ed all’interesse dei minori, devono essere adempiuti SEMPRE e l’odierna emergenza non può e non deve essere utilizzata come una scusante volta a sottrarsi agli obblighi in capo ai genitori separati, né del genitore che deve provvedere al mantenimento tantomeno a quello c.d. collocatario, che abita col figlio ma che deve preservare il diritto dello stesso alla bigenitorialità.
Il Governo già da marzo 2020 ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio” pertanto i decreti ministeriali non hanno sospeso i provvedimenti sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
Nonostante questa linea generale la giurisprudenza si è talvolta divisa nell’esaminare casi particolari, dove, ad esempio, il genitore che voleva esercitare il diritto di visita svolgeva un lavoro ad alto rischio di contagio. Ed ecco che alcuni tribunali hanno più volte chiarito che le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del Coronavirus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione o divorzio alla luce del buon senso (evitare gli spostamenti con mezzi pubblici o di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio). Di diverso orientamento altri tribunali, che hanno invece ritenuto che gli incontri dei figli con il genitore dimorante in un comune diverso da quello di residenza, specie se ad alto rischio contagio, non rispettassero le condizioni di sicurezza e prudenza fissate dagli ultimi decreti e hanno sospeso le visite paterne disponendo che le stesse andassero fatte mediante videochiamate.
In ogni caso, in ipotesi di oggettiva difficoltà di esercizio del diritto di visita, tutti i giudici, anche coloro che si sono espressi con una pronuncia ristrettiva del diritto stesso, hanno sempre rimarcato che la sospensione degli incontri dovrà essere compensata con maggiori contatti fra genitore/figlio e non dovrà essere intesa, dall’altro genitore, come una sospensione “totale” del diritto di visita. È infatti obbligo dei genitori mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il proprio ex, la Cassazione, riguardo alla posizione del genitore collocatario, ha stabilito che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e sana. La presenza dei genitori nella vita del figlio deve essere idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, che hanno il dovere di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 976/2019).

Avv. Patrizia Cappiello
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