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Avvelenamento animali: L’importanza della denuncia

Autore: dott.ssa Marilena Russo e dott.ssa Adriana Pascale | Pubblicato Maggio 2017 in Cultura

Avvelenare: Dare il veleno a una persona, uccidere col veleno… Di cibo, bevanda o altro, rendere velenoso, mettervi del veleno…( da En­ciclopedia Treccani)
Al giorno d’oggi, ponendo anche attenzione a tutto ciò che ci circonda, ciò che accade nel mondo, ci permet­tiamo di rimanere basite davanti a tan­to orrore, soprattutto quando causato in maniera volontaria, lucida e con la fi­nalità di ledere vite di esseri innocenti, siano essi uomini o animali.

Con più chiaro riferimento alla no­stra professione purtroppo dobbiamo constatare che non sono infrequen­ti gli atti dolosi che si estrinsecano nell’avvelenamento dei nostri amici a quattro zampe, cani e gatti.

Tempo fa la compianta Patrizia Ve­niero ci raccontava delle barbarie a cui lei stessa aveva assistito e tutti i meto­di trovati ed escogitati da menti non sappiamo neanche come definirle per ammazzare, causando anche estremo dolore, agli animali. Nel nostro paese una pratica molto comune ed usata è quella delle esche avvelenate.

Il nostro articolo si pone l’obiettivo di dare delle linee guida rapide, anche in considerazione del fatto che non esiste un’unica sostanza utilizzata e che i sintomi possono essere vari per cui sempre bene contattare il veterina­rio referente. Occorre in primis educa­re il proprio animale a non raccogliere cibo da terra, anche facendo ricorso all’uso di museruola.

In caso in cui si sospetti un avve­lenamento occorre contattare imme­diatamente il medico veterinario o servizio veterinario competente sul territorio.

I casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati: contro il maltrattamento e l’uccisione di animali è in vigore la legge 189 del 2004. il Ministero della Salute ha ema­nato l’Ordinanza concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (G.U. n.58 del 09 Marzo 2012).

L’importanza del ruolo della de­nuncia è sottolineato dall’Ordinanza stessa che, in caso di decesso, obbliga il proprietario o detentore dell’anima­le a darne immediata comunicazione all’Autorità competente. La denuncia può comunque e deve essere presen­tata anche qualora non sopraggiunga la morte e deve contenere i referti del medico veterinario in caso di sospetto che l’animale sia stato avvelenato.

In caso di decesso dell’animale, sia esso domestico, randagio o selvatico, oppure del ritrovamento di bocconi, il medico veterinario deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o del­la sostanza che ne ha provocato la morte, all’Istituto Zooprofilattico Spe­rimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica ed effettuare delle analisi.

Per la denuncia ci si può rivolgere a qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provincia­le), presentando di persona il proprio esposto o denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.
Anche in caso di minaccia di av­velenamento ci sono i termini per ef­fettuare una denuncia. La denuncia è un passo fondamentale per cercare di porre fine ad una situazione deplo­revole, senza il timore di denunciare persone sospette.

Solo così forse si avrà la speranza che tali azioni abbiano fine e si avrà maggiore coscienza della gravità del problema sensibilizzando anche le co­scienze di tutta la comunità.

“Dosis sola facit, ut venenum non fit”