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Appartamento Danni da infiltrazioni

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Agosto 2020 in Cultura

L’appartamento in cui abito ha subito delle infiltrazioni dall’appartamento posto sopra il mio. Il proprietario ha accertato la propria responsabilità e si è impegnato a incaricare una ditta per rimuovere i danni e le relative cause. Vorrei sapere se nei lavori di risarcimento danni è ricompresa la pitturazione delle pareti interessate dalle infiltrazioni e se posso scegliere io tempi, modalità e ditta esecutrice.

Il danno da infiltrazioni va ricondotto nell’ambito dei danni da cose in custodia, disciplinati dall’art. 2051 c.c. che stabilisce che il custode della cosa dalla quale proviene il danno è responsabile verso chi l’ha subito, salvo il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile che sia di per sé solo sufficiente a causare il danno.
Il danno risarcibile va inteso come pregiudizio causato dal fenomeno infiltrativo e in quest’ambito ogni spesa connessa è risarcibile, com’è risarcibile ogni altro pregiudizio che si dimostri collegato, come può essere il danno al mobilio o alla tappezzeria.
Il danno può essere risarcito pagando una somma di denaro oppure eliminando materialmente il danno, cosiddetta forma specifica. Del risarcimento in forma specifica si occupa espressamente l’art. 2058 c.c. a mente del quale è il danneggiato a poter domandare la reintegrazione in forma specifica, quando ciò sia in tutto o in parte possibile.
La scelta della forma del risarcimento è una prerogativa di chi subisce il danno, chi è danneggiato è creditore e quindi può scegliere come ottenere l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria da parte del debitore/danneggiante, ovvero se ricevere una somma di denaro o l’esecuzione dei lavori.
Il risarcimento che è necessario corrispondere al proprietario dell’immobile danneggiato non si estende allo stretto necessario ma a tutte le opere di ripristino. Se il danno consiste in macchie diffuse sulle pareti e sul soffitto di alcuni ambienti, il ristoro integrale deve necessariamente consistere in un intervento ripristinatorio che abbia per oggetto tutte le stanze oggetto di infiltrazioni e per il loro intero, non potendo essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un intervento che non preveda l’integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli ambienti danneggiati, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate. Sul punto si è espressa chiaramente anche la Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza n. 12920/2015.

Avv. Patrizia Cappiello
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