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Rimborso Buono Postale con dicitura PFR in caso di decesso

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Ottobre 2021 in Attualità

Posso riscuotere un buono postale con dicitura “PFR”, cointestato a mia nonna defunta o devo essere autorizzato dagli altri eredi?
I buoni fruttiferi postali sono uno strumento di risparmio delle Poste italiane Spa che garantiscono la restituzione del capitale con gli interessi maturati. La sigla “PFR” significa con pari facoltà di rimborso e permette a ognuno degli intestatari del buono fruttifero postale, che possono essere al massimo quattro, di chiedere autonomamente il rimborso del buono.
È stata a lungo controversa la questione circa il rimborso in caso di decesso di un cointestatario con clausola “PFR” in quanto manca una norma specifica. Parte della giurisprudenza, applicando gli artt. 187 e 203 del d.p.r. 256/1989, riteneva necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto, ovvero gli eredi del defunto, così come avviene in caso di libretto di risparmio postale. Altra parte invece riteneva doversi applicare la disciplina stabilita dall’art. 178 d.p.r. 156/1973 che prevede il semplice rimborso a vista del titolo e il pagamento degli interessi.
Ebbene, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 24639 del 2021, ha affermato il seguente principio: “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento” dichiarando che la norma che prevede la rimborsabilità a vista dei buoni, è utile a colmare il vuoto normativo sul punto.
Quanto alla pretesa applicazione analogica degli artt. 187 DPR 256/89 e 203 DPR 156/73, la Corte di Cassazione la esclude in ragione della disomogeneità tra libretti postali e buoni perché, diversamente da quanto accade per i libretti, il credito portato dai buoni non è cedibile fra vivi. Né si può invocare la necessità di tutelare gli altri eredi, perché questi potranno comunque agire davanti al giudice ordinario nei confronti del coerede che ha riscosso l’intero credito. Invero, la riscossione riservata all’intestatario superstite non interferisce con la spettanza del credito, sicché colui che ha riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti degli eredi del cointestatario defunto.
Pertanto, risulta corretto ritenere che la morte di uno dei contitolari consolida la legittimazione al rimborso in capo all’altro, senza coinvolgere gli eventuali eredi del defunto.

Avv. Patrizia Cappiello
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