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Assemblee di condominio quando sono valide le convocazioni?

Autore: a cura dell'avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Gennaio 2018 in Cultura

Ho ereditato da mio padre un appartamento in un condominio dove non mi reco quasi mai, qualche giorno fa ho trovato nella cassetta delle lettere un vecchio avviso di una racco­mandata relativa a un’assemblea già tenutasi. L’amministratore poteva inviarla a casa di mio padre sapendo che non c’era nessuno? L’assemblea che si è tenuta è valida?
Tra i compiti dell’amministratore figura quello di convocare l’assemblea dei con­domini per le deliberazioni da assumersi nell’ambito delle attribuzioni ad essa riservate dalla legge o dal regolamento condominiale. Per fare ciò, oltre che per procedere alla riscos­sione delle quote condominiali, l’amministrato­re deve conoscere le generalità dei partecipanti al condominio. Se l’amministratore ha contezza del decesso di un condomino e conosce i nomi degli eredi che abbiano accettato, anche taci­tamente, l’eredità potrà aggiornare il registro di anagrafe condominiale e comunicare l’avviso di convocazione presso il loro domicilio. Se non è a conoscenza di chi possa essere divenuto il nuovo condomino dell’appartamento del de­funto ha il potere, ma non l’obbligo, di eseguire ricerche presso la Conservatoria dei registri im­mobiliari o l’Agenzia del Territorio per l’esatta individuazione dei titolari del diritto di proprietà.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione l’amministratore il quale sia a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non es­sendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso.
La prassi vuole comunque che dato che i beni del defunto non possono essere conside­rati res nullius (cosa di nessuno) l’amministrato­re invii sempre una convocazione impersonale agli eredi all’ultimo domicilio noto dell’estinto o, comunque, presso l’unità immobiliare di cui trattasi.