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Portabilità del numero: Quali sono i termini per attivarla?

Autore: avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Febbraio 2018 in Cultura

Qual è il termine per l’attivazione del servizio di portabilità? Sono passato da una  compagnia a un’altra due settimane fa ma ho ancora il numero provvisorio.

Il servizio di portabilità del numero consente al con­sumatore di mantenere il proprio numero quando cambia operatore telefonico. Il periodo di attivazio­ne inizia con la richiesta da parte del cliente e termi­na con l’attivazione della nuova linea mentre quello di realizzazione inizia con l’invio da parte dell’operato­re ricevente della richiesta di portabilità e termina con l’attivazione della prestazione. Entrambi gli operatori sono tenuti a svolgere delle attività: il nuovo operatore, detto ricevente, deve richiedere al cliente i dati e la do­cumentazione necessaria al cambio fornitura mentre il vecchio operatore, detto cedente, deve svolgere tutte le attività interne per la fornitura della portabilità.
Il termine per la realizzazione non deve superare di norma quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta (art 7 comma 2 del. 4/Cir/99) tuttavia la nor­mativa risulta generica, si pensi che in una sentenza del 2008 il Tribunale Civile di Nola ha stabilito un termine massimo di 30 giorni. Queste incertezze sono dovute al fatto che nelle condizioni generali di contratto molti operatori subordinano l’attivazione del servizio all’esi­to positivo dei procedimenti previsti negli accordi sulla Portabilità del Numero vigenti tra gli operatori e consi­derano gli eventuali ritardi sull’attivazione del servizio non a loro imputabili.
Quando invece il ritardo è imputabile all’operatore ricevente il Cliente ha diritto agli indennizzi previsti e può inoltre richiedere in sede giurisdizionale il risarci­mento dell’eventuale ulteriore danno subito.
In caso di mancata portabilità del numero corretta­mente richiesto per colpa dell’operatore vi è un vero e proprio inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. con la possibilità, per il consumatore, di un’azione di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno subito. Invero, nei contratti con prestazioni cor­rispettive, come quello di portabilità, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.