RC Auto: Responsabilità del gestore della strada o caso fortuito?
Le insidie stradali sono spesso causa di incidenti stradali dove la responsabilità ricade sull’Ente proprietario in base all’art. 2051 del Codice Civile che sancisce la colpa del custode, se non viene provato il caso fortuito o la responsabilità del conducente del veicolo rimasto vittima del sinistro.
Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione con una recente Sentenza che potrebbe fare molta chiarezza.La Corte di Cassazione con la ordinanza del 7 febbraio 2018, n. 2894, ha stabilito che la responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi all’utente per cause dovute alla mancata manutenzione è da attribuire all’ente gestore della strada quando esso non è in grado di provare il caso fortuito.
Come sono andati i fatti. La vicenda risale al 2004 quando il conducente di un ciclomotore percorrendo una strada statale, sbanda in una curva in salita, a causa della presenza di ghiaia e pietrisco sull’asfalto. Dalla perdita di controllo ne deriva la caduta a terra del conducente il quale riportava lesioni personali.
Il Tribunale di Paola in primo grado, condannava l’ANAS a pagare i danni patrimoniali e non patrimoniali alla vittima del sinistro.
In secondo grado la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del giudice di primo grado confermando che al conducente non era stato possibile accorgersi in anticipo della presenza di brecciolino sulla strada, come anche rilevato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro. Dunque secondo la Corte d’Appello, non vi erano dubbi sul nesso eziologico tra ciò che era stato dichiarato dalla vittima e l’evento stesso cioè il sinistro; ciò invece non era avvenuto con l’ANAS che non era riuscita a dimostrare che la causa del sinistro era al di fuori della sua responsabilità.
Ma l’ANAS ricorre in Cassazione, lamentando il fatto che l’istruzione probatoria non teneva conto di due cose: del fatto che il sinistro accadeva di giorno con condizioni climatiche buone, e dell’ampia estensione del brecciolino sulla strada che avrebbe consentito al conducente di accorgersi in tempo della sua presenza. Ma la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dall’ANAS in quanto il giudice ha ritenuto responsabile l’ANAS sulla base dell’art. 2043 del Codice Civile, lasciando l’onere probatorio a carico del danneggiato e non al convenuto, confermando la legittimità dell’operato del giudice che aveva fatto tale scelta. In ultimo la Corte afferma che la responsabilità dell’Ente gestore della strada può non sussistere solo se si è di fronte al caso fortuito dipendente dall’utente per una sua cattiva condotta di guida o causato da un evento imprevedibile che non consenta all’ente stesso di intervenire in maniera tempestiva nel segnalare o rimuovere il pericolo, pur agendo con ordinaria diligenza.
Consigli per gli utenti della strada. E’ importante in questi casi l’intervento sul luogo del sinistro da parte delle autorità (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri ecc.) al fine di accertare e ricostruire le cause del sinistro.
FONTE luigimercurio.me
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