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La Bestemmia è legale?

Autore: a cura dell'avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Dicembre 2018 in Cultura

Il mio vicino di casa è solito bestemmiare per ogni nonnulla, quando non trova parcheggio in cortile oppure quando qualche condomino lascia il cancello aperto o, ancora, durante le assemblee condominiali. Il suo atteggiamento mi arreca molto fastidio, soprattutto quando avviene in presenza dei miei figli.

Bestemmiare in pubblico, oltre ad essere indice di cattiva educazione, fino al 1999 era un vero e proprio reato. La gravità dell’illecito ha perso gradualmente valore nell’ordinamento giuridico fino ad essere stato depenalizzato col decreto legge 205/1999, da quel momento l’illecito è passato dal piano penale a quello amministrativo. Oggigiorno l’art. 724 del codice di procedura penale stabilisce che chiunque bestemmia pubblicamente contro una Divinità è punito con la sanzione amministrativa da € 51 a € 309. La stessa sanzione si applica anche a chi inveisce contro i defunti.
Per essere sanzionata, la bestemmia deve essere pronunciata in pubblico, ivi compresi i social network, e deve oltraggiare una Divinità, sia essa venerata dalla religione dello Stato che dagli altri credo religiosi. Questa apertura nei confronti di tutte le religioni si è avuta in un periodo relativamente recente, infatti è solo con la Sentenza n. 440 del 18.10.1995 che la Corte Costituzionale ha eliminato ogni riferimento al cattolicesimo, prima infatti la norma faceva espresso riferimento alla Divinità e ai simboli venerati dalla sola religione cattolica. L’apertura della bestemmia a tutte le religioni e l’uso della parola generica “divinità” ha determinato un particolare singolare: poiché non rientrano nel concetto di divinità né la Madonna né i Santi, che sono presi solitamente di mira da numerose bestemmie, il loro insulto, per quanto deprecabile, non è punibile.
Quindi, in termini di legge, è legale bestemmiare la Madonna e i santi sia pubblicamente che in privato ed è, altresì, legale bestemmiare a casa propria o in un luogo privato ciò che è considerato “divino” dalle religioni o i defunti mentre è illegale bestemmiare ciò che è considerato “divino” dalle religioni o i defunti in un luogo pubblico o aperto al pubblico e davanti a dei testimoni. Naturalmente la condanna fa seguito ad una regolare denuncia presso le Autorità competenti.
Accanto alla bestemmia, in Italia è ancora considerato reato anche il vilipendio alla religione. Anche in questo caso sono stati fatti nel tempo degli interventi per estendere il reato a tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre. Il vilipendo alla religione è punibile con multe fino a € 6000 e con pene detentive fino a due anni, la pena più grave è prevista per chi “pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto”.