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Videosorveglianza e Privacy

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Maggio 2019 in Cultura

Nella piscina che frequento ho notato delle telecamere che riprendono la zona guardaroba che è immediatamente adiacente agli spogliatoi, non sono certa del raggio di ripresa ma sicuramente non c’è nessun cartello che avvisa della presenza di telecamere. È lecito essere controllati in questo modo?

Ormai l’essere spiati un pò ovunque costituisce la norma, sia che si tratti degli androni condominiali, delle scale mobili, delle strade o delle stazioni, ma non bisogna mai dimenticare che le riprese sono possibili solo nel rispetto di norme ben precise. Di solito alla base di un sistema di videosorveglianza si trovano motivi di sicurezza di ordine personale o pubblico, ciò tuttavia non giustifica un abuso in violazione dell’altrui privacy, perché, vale la pena ricordarlo, quando una persona viene ripresa, il suo spazio di privacy viene ad essere intaccato.
Il Garante della Privacy è l’organo a cui potersi rivolgere per la tutela di questo aspetto, la principale normativa è data dal Provvedimento in materia di videosorveglianza dell8 Aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), a cui sono seguiti numerosi aggiornamenti e i cui principi fondamentali possono essere così elencati:
1.  Il sistema di videosorveglianza deve essere segnalato da apposita cartellonistica, esposta nei luoghi ripresi dalle videocamere;
2. Sulla cartellonistica deve essere chiaramente indicato il titolare dei dati, per eventuali ricorsi;
3. Il registratore deve essere installato in locale chiuso oppure in locali comuni del condominio all’interno di un armadio chiuso a chiave e accessibile solo al titolare dei dati (per esempio, l’amministratore del condominio);
4. Le registrazioni devono essere distrutte ogni 24h: tempistiche più lunghe (fino a una settimana) sono possibili soltanto se sono presenti elevati fattori di rischio; se si desidera andare al di là di una settimana, occorre segnalarlo al Garante della Privacy per l’approvazione. La distruzione va impostata automaticamente;
5.  Le riprese possono essere effettuate solo all’interno della proprietà: giardini condominiali, aree di pertinenza del fabbricato, rampe di accesso alle autorimesse, ecc. La divulgazione di video in cui compaiono soggetti riconoscibili fuori dalla proprietà costituisce potenzialmente un reato;
6. Le riprese non possono essere divulgate (per esempio su social network), possono essere acquisite solamente dalle Forze dellOrdine e dall’autorità giudiziaria in presenza di ipotesi di reato.
L’attività di videosorveglianza è particolarmente invasiva, a maggior ragione in luoghi come le palestre, le piscine o i centri benessere che richiedono di spogliarsi o cambiarsi d’abito. Per questo motivo la videosorveglianza deve avvenire nel massimo rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e ne va escluso ogni uso superfluo.
Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili, pertanto va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza. Se l’installazione delle telecamere è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Pertanto la presenza di telecamere all’interno di una piscina, anche se potenzialmente utili a evitare furti nel guardaroba, non sembra giustificata in quanto potrebbero essere adottate altre soluzioni.

Avv. Patrizia Cappiello
VIa dei Platani, 11 - Piano di Sorrento
Cell. 3391970892