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Disdetta offerta telefonica Le spese di recesso si devono pagare?

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Maggio 2022 in Attualità

Tempo fa ho accettato un’offerta telefonica per la linea fissa, non ho firmato nessun contratto perché è bastato aderire alla proposta telefonicamente ma quando ho dato disdetta mi sono state chieste le spese di recesso di circa 65 euro. Vorrei sapere se devo pagarle o posso appellarmi al decreto Bersani.

Il decreto Bersani sulle liberalizzazioni ha stabilito che le spese per il recesso anticipato dal contratto telefonico non sono più dovute, fatte salve le spese giustificate dai costi dell’operatore che in ogni caso, come prevede il decreto n. 7/2007 “sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica”.
I giudici e la Corte di Cassazione, di recente con la sentenza n. 10039/2022, si sono più volte espressi sui costi di disattivazione stabilendo che questi non sono dovuti se non è intercorso un contratto scritto, in grado di rendere il cliente informato delle condizioni generali dell’accordo.
Le compagnie telefoniche, dal canto loro, si difendono sostenendo che non spetta all’operatore accertare che l’utente abbia conoscenza o conoscibilità del contratto, in quanto spetta a quest’ultimo conoscere le condizioni generali del contratto che accetta, tanto più che le stesse di solito sono reperibili sul sito internet delle compagnie e approvate dall’AGCOM.
Tuttavia i giudici sono unanimi nel ritenere che, se la clausola che impone il pagamento di una somma determinata in caso di recesso dell’utente non è contenuta nel contratto, ovvero se questo non è stato sottoscritto, non si può ravvisare alcun obbligo di pagamento.
In effetti il Decreto Bersani introduce una disciplina specifica, dalla chiara formulazione, che vieta l’addebito all’utente di corrispettivi per il recesso, nella evidente prospettiva di favorire il passaggio da un operatore telefonico all’altro, assicurando così l’effettiva realizzazione della concorrenza tra imprese. Al contempo fa salvi eventuali costi sostenuti dall’operatore che, però, devono necessariamente essere giustificati, pertanto, qualora la compagnia telefonica addebiti dei costi all’utente, deve anche fornirne, in concreto, la prova specifica.