
Albergo scadente e squallido: come chiedere il risarcimento

Il turista ha diritto al risarcimento da vacanza rovinata se è insoddisfatto dell’hotel prenotato per via di informazioni incomplete e non corrispondenti alla realtà.
Se l’hotel non è come pubblicizzato sul catalogo e le fotografie non rendono l’effettiva situazione della struttura, al turista è dovuto il risarcimento del danno da parte del tour operator che ha organizzato il soggiorno. Questo perché il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” scatta tutte le volte in cui è evidente una carenza a livello informativo nella presentazione del pacchetto turistico. Più precisamente, si parla di violazione delle “norme poste a tutela dei viaggiatori, anche con riferimento all’obbligo di informazione e di “falsa rappresentazione della realtà”.
I clienti vanno sempre risarciti per i disservizi dell’hotel, risarcimento che comprende non solo eventuali danni di natura economica (ad esempio le spese per il soggiorno ecc.) ma anche morale, per aver rovinato un’occasione difficilmente ripetibile come quella di una vacanza cui normalmente, oltre alle aspettative di divertimento, si legano anche quelle per il riposo e il recupero delle energie psicofisiche dall’attività lavorativa.
Pertanto, nell’ipotesi di inadempimento del contratto avente ad oggetto pacchetti turistici il consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata (pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo).
L’organizzatore e il venditore di pacchetto turistico sono responsabili nei confronti del consumatore per il servizio resogli e ciò a prescindere dalla mancanza di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga.
Il danno da vacanza rovinata è previsto espressamente dalla legge che stabilisce, in particolare, che qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario il danno da vacanza rovinata costituisce una chiara ipotesi di danno non patrimoniale, essendo la conseguenza della lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo.
In caso di dubbi o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi alla sede territoriale Adiconsum di Piano di Sorrento, per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.
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