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Facebook, offese e minacce
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Mia figlia, da poco maggiorenne, ha ricevuto offese e minacce su Facebook, cosa possiamo fare per la sua sicurezza?
La facilità con cui è possibile pubblicare ciò che si vuole sulla propria o l’altrui bacheca di Facebook non significa che si ha la libertà di poterlo fare.
Invero, se qualcuno pubblica commenti offensivi o ingiuriosi, scrive un post diffamatorio o addirittura minacce, su una bacheca pubblica o anche ristretta ai propri amici, si può agire nei suoi confronti.
Innanzitutto è opportuno informare Facebook, segnalando l’accaduto e l’autore dell’abuso, dopodiché bisogna sporgere querela, a scelta presso la stazione dei Carabinieri, la Polizia o, ancora, la Procura della Repubblica. La denuncia può essere fatta personalmente, senza necessità di un avvocato e deve contenere informazioni esatte e precise quali l’indicazione della frase offensiva, il suo autore, gli estremi del profilo dal quale è avvenuta la pubblicazione, la data e i nomi di eventuali testimoni che hanno letto la frase.
Anche se l’autore del reato ha utilizzato un falso profilo la polizia postale saprà risalire
all’effettivo nominativo, ma sarà necessario agire velocemente.
Nel caso in cui il pubblico ministero ravvisa i presupposti del reato denunciato, l’azione penale andrà avanti da sé, fino all’applicazione della pena. La vittima, anche su consiglio di un avvocato, potrà decidere di costituirsi parte civile nella causa penale per ottenere il risarcimento del danno o intraprendere un giudizio autonomo in sede civile.
Il post diffamatorio infatti crea un danno che potrà essere risarcito. In questa fase assumono importanza le prove del danno, che può essere patrimoniale (per esempio in caso di un libero professionista la perdita di clienti) e/o morale (turbamento psichico). Qualora l’illecito sia evidente ma la quantificazione del danno è difficoltosa, si può sempre chiedere al Giudice un risarcimento “in via equitativa”, ossia secondo quanto al giudice apparirà congruo sulla base del caso concreto
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